Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1
(h) «valore dei materiali originari», il valore di detti materiali definito, mutatis
mutandis, alla lettera g);
(i) «valore aggiunto», la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana
di ciascuno dei materiali utilizzati originario di altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali in Svizzera o nel Regno Unito;
(j) «capitoli» e «voci», i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella
nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente Protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
(k) «classificato», il riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale
in una determinata voce;
(l) «spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un
destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;
(m) «allegati I–IVb incorporati», gli allegati I–IVb dell’appendice I alla
Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee inseriti attraverso l’articolo 39 del presente Protocollo;
(n) «territori», comprensivi delle acque territoriali; e
(o) «EUR», euro, la moneta unica dell’Unione monetaria europea.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Prescrizioni generali
1. Ai fini del presente Accordo, i seguenti prodotti si considerano originari del Regno Unito:
(a) i prodotti interamente ottenuti nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 5; e