Avamprogetto Accordo commerciale

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine

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APPENDICE ALL’ALLEGATO 1

(h) «valore dei materiali originari», il valore di detti materiali definito, mutatis

mutandis, alla lettera g);

(i) «valore aggiunto», la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana

di ciascuno dei materiali utilizzati originario di altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali in Svizzera o nel Regno Unito;

(j) «capitoli» e «voci», i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella

nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente Protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

(k) «classificato», il riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale

in una determinata voce;

(l) «spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un

destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;

(m) «allegati I–IVb incorporati», gli allegati I–IVb dell’appendice I alla

Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee inseriti attraverso l’articolo 39 del presente Protocollo;

(n) «territori», comprensivi delle acque territoriali; e

(o) «EUR», euro, la moneta unica dell’Unione monetaria europea.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Prescrizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, i seguenti prodotti si considerano originari del Regno Unito:

(a) i prodotti interamente ottenuti nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 5; e