Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 18 pagine

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 Secondo EITswiss la trasmissione elettronica deve essere la regola e può essere sosti-

tuita da quella cartacea solo nel caso di contribuenti che non dispongono dell’infrastruttura informatica necessaria o richiedono esplicitamente la trasmissione cartacea.

4.2.3 Utilizzo dell’numero AVS nell’ambito dell’imposta preventiva (art. 36a e art. 38

cpv. 4 e 5 AP-LIP)

 Il CP respinge l’idea di utilizzare sistematicamente il numero AVS nell’ambito dell’impo-

sta preventiva poiché la protezione dei dati non sarebbe sufficientemente garantita e il controllo democratico sarebbe compromesso.

 FIDUCIARI SUISSE disapprova la proposta secondo cui l’assoggettato all’obbligo di no-

tifica di cui all’articolo 19 possa differire il versamento della prestazione assicurativa dovuta contrattualmente fino all’ottenimento del numero AVS senza peraltro risultare in mora.

4.2.4 Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (art. 30a AP-LTEO)

 La maggior parte dei Cantoni approva il fatto che la modifica di legge proposta permetta

di creare nuove possibilità («può») per la digitalizzazione dello scambio di documenti nell’ambito della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Siccome l’attuazione spetta ai Cantoni, questi partecipanti ritengono che le strategie e le legislazioni cantonali debbano essere adeguate di conseguenza. A loro avviso tale processo potrebbe richiedere un periodo più o meno lungo a seconda del Cantone.

 Il pvl chiede di obbligare i Cantoni ad autorizzare la trasmissione di atti scritti per via

elettronica nell’ambito della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

 Stadt Winterthur propone di prescrivere, oltre all’identificazione e all’integrità dei dati,

anche la confidenzialità dei dati.

 Per EITswiss è ipotizzabile una soluzione cantonale purché ciò non comporti lo sviluppo

di sistemi incompatibili tra loro e si garantisca il rispetto di uno standard comune in materia di sicurezza dei dati.

 Secondo il parere di BDO, EXPERTsuisse e swissICT spetterebbe alla Confederazione

stabilire standard tecnici e organizzativi generali nei Cantoni che permettano di creare un’amministrazione elettronica uniforme. Essi vorrebbero quindi che l’identificazione delle persone interessate e l’integrità dei dati vengano garantite in base al diritto federale e non a quello cantonale.

4.3 Osservazioni su singole disposizioni di legge

 Relativamente all’articolo 124 capoverso 2 LIFD, l’UCS e la Conférence des villes suis-

ses sur les impôts chiedono di mantenere il termine «modulo» e di inserire una disposizione derogatoria che preveda un corrispettivo per la procedura elettronica.

 Il Cantone TI, l’UCS e la Conférence des villes suisses sur les impôts propongono di

sancire anche nell’articolo 124 capoverso 2 DBG la possibilità di rinunciare alla firma nella procedura elettronica, analogamente a quanto disposto nell’articolo 104a capoverso 2 AP-LIFD.

 Per evitare qualsiasi dubbio, la CSI chiede di precisare il tenore francese dell’arti-

colo 104a capoverso 2 AP-LIFD adattandolo maggiormente al significato vero e proprio sulla base del testo tedesco. Il testo francese dell’articolo 104a capoverso 2 AP-LIFD avrebbe quindi il tenore seguente:

«Si une signature de l’écrit est prescrite par la loi, l’autorité cantonale peut, en cas de

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