Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 18 pagine

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4.2.2 Imposta sul valore aggiunto, imposta preventiva, imposta sulle tasse di bollo, assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale (art. 34a e 35a AP-LIP, art. 41a AP-LTB, art. 65a AP-LIVA, art. 4a AP-LAAF, art. 28a AP-LSAI, art. 22a AP-LSRPP)

Obbligo di comunicare con l’AFC per via elettronica (art. 65a cpv. 1 AP-LIVA, art. 34a cpv. 1 AP-LIP, art. 41a cpv. 1 AP-LTB, art. 4a cpv. 1 AP-LAAF, art. 28a cpv. 1 AP-LSAI, art. 22a cpv. 1 AP-LSRPP)

 Il Cantone AG, il pvl, il PSS e CP sono favorevoli alla possibilità di obbligare le imprese

(persone giuridiche) a comunicare con l’AFC per via elettronica; per le persone fisiche, invece, essi ritengono quest’obbligo inopportuno e raccomandano di procedere con la dovuta cautela.

 Il pvl chiede di sancire nella legge i principi che precisano i casi in cui si possa prescri-

vere alle persone interessate una procedura elettronica. A tal fine propone ad esempio di prevedere termini transitori o di effettuare, in una prima fase, una differenziazione in base alla cerchia di persone (ad es. obbligare prima solo i soggetti professionali e le persone all’estero).

 L’UCS e la Conférence des villes suisses sur les impôts osservano che, diversamente

da quanto suggerito nel rapporto esplicativo, le disposizioni non prevedono alcuna possibilità di introdurre disposizioni derogatorie applicabili alle persone interessate per le quali la modalità elettronica sarebbe troppo onerosa o impossibile. Ciò comporta il rischio di imporre l’obbligo anche a quelle persone o imprese per le quali, ad esempio a causa di motivi finanziari o legati all’età, il passaggio alla procedura elettronica rappresenterebbe un onere eccessivo. Tali partecipanti auspicano che questi soggetti non vengano penalizzati dalle previste modifiche di legge e che l’accesso alla procedura sia imperativamente garantito anche a questi destinatari. Essi ritengono pertanto che spetti al Consiglio federale inserire nel disegno di legge la rinuncia allo svolgimento della procedura elettronica in casi eccezionali motivati.

 BDO, EXPERTsuisse e swissICT chiedono di disciplinare l’obbligo di comunicare con le

autorità federali esclusivamente per via elettronica nella legge federale sulla procedura amministrativa (PA). Le disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale verrebbero poi inserite nell’ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA).

 Secondo il PPD, il PLR, economiesuisse e FIDUCIARI SUISSE non è necessario intro-

durre un obbligo sancito per legge. Aggiungono che con gli incentivi giusti e le implicite conseguenze del processo generale di digitalizzazione molti contribuenti saranno disposti a trasmettere volontariamente i loro atti scritti per via elettronica.

 Se si dovesse comunque introdurre il suddetto obbligo, il PPD chiede un’attenta analisi

delle conseguenze prima di obbligare imprese e persone private a procedere per via elettronica. A suo avviso il rapporto esplicativo lascia irrisolte molte questioni concernenti le ripercussioni che risulterebbero da un simile obbligo. Per il PPD è importante che un obbligo imposto dallo Stato – qualora venisse introdotto – non comporti oneri finanziari supplementari e non escluda determinati cittadini.

 Secondo l’UDC i contribuenti devono anche in futuro poter scegliere se comunicare con

le autorità in maniera tradizionale o per via elettronica. È vero che oggi alcuni processi come le iscrizioni nel registro dei contribuenti IVA vengono eseguiti quasi esclusivamente online, ma per l’UDC ciò non toglie che alcuni cittadini guardino giustamente con occhio critico la trasmissione elettronica di dati sensibili. In particolare la vulnerabilità sistemica, che a sua volta può causare sia la perdita di dati trasmessi per via elettronica sia il furto o la modificazione illecita dei dati, sarebbe un rischio da prendere sul serio.

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