Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/49: Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale · 18 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati
4.1.2 Reiezione
Nessun partecipante alla consultazione respinge il progetto.
4.1.3 Rinuncia
Il Cantone NE, I Verdi e l’UPS rinunciano a esprimere un parere.
4.2 Principali richieste di modifica e osservazioni
4.2.1 LIFD/LAID Procedure elettroniche (art. 104a AP-LIFD / art. 38a AP-LAID)
Secondo BDO, EXPERTsuisse e swissICT l’obiettivo dovrebbe essere quello di intro-
durre in tutta la Svizzera un unico processo applicabile a tutti i tipi di imposte e non di avere diversi processi a livello cantonale. Ciò dovrebbe essere disciplinato a livello federale. Essi sono del parere che l’autonomia dei Cantoni sugli aspetti materiali della legislazione fiscale debba essere garantita, ma per quanto riguarda le procedure e i processi elettronici occorra rendere vincolante una soluzione unitaria su scala federale. Nel contesto attuale i fornitori di software e di servizi analoghi sono tenuti ad adeguare le loro soluzioni ai singoli Cantoni. Attualmente un’elaborazione efficiente così come la costituzione e lo sviluppo di interfacce adeguate sono quindi considerate misure pressoché inutili e le innovazioni vengono ostacolate.
Per il Cantone AG è auspicabile una normativa federale dettagliata, che tuttavia non do-
vrebbe riferirsi soltanto all’ambito fiscale. Fa notare che attualmente i Cantoni offrono piattaforme per le transazioni riguardanti i servizi di Governo elettronico che permettono anche di sbrigare operazioni fiscali per via elettronica. I cittadini hanno pertanto accesso a tutte le prestazioni elettroniche del loro Cantone.
EITswiss approva qualsiasi misura intesa a sviluppare soluzioni digitali nei rapporti con
le autorità. Per dare maggior peso agli sforzi in tale ambito, chiede che l’introduzione della possibilità di trasmissione elettronica diventi obbligatoria e non facoltativa.
Il pvl propone di imporre ai Cantoni di autorizzare la trasmissione elettronica della di-
chiarazione d’imposta.
Il PBD chiede che i Cantoni non siano tenuti solo a garantire l’identificazione e l’integrità
dei dati, bensì anche la confidenzialità dei dati.
Il Partito Pirata vorrebbe inserire requisiti minimi riguardo a crittografia e autenticazione
direttamente nella legge federale. Secondo tale partecipante si deve garantire che la trasmissione avvenga con una firma elettronica in sostituzione della firma, che permetta di identificare chiaramente il mittente. Esso propone inoltre di introdurre una legge che imponga l’esercizio della prestazione su server del livello corrispondente.
Secondo l’UDC è importante sottolineare che il potenziale di abuso è più alto per le so-
luzioni elettroniche che per quelle basate su tradizionali verifiche cartacee (ad es. firma autografa sulla ricevuta a conferma dell’avvenuta dichiarazione fiscale). Gli attacchi coordinati di hacker contro l’integrità dei dati potrebbero essere orchestrati con relativa facilità da poche persone. Esso chiede pertanto di garantire l’integrità dei dati in base al diritto cantonale.
Per quanto riguarda i documenti che le autorità fiscali trasmettono per via elettronica ai
contribuenti, EITswiss e Stadt Winterthur ritengono auspicabile obbligare i clienti – come per gli ambiti fiscali di competenza della Confederazione – a comunicare con le autorità fiscali per via elettronica utilizzando a tal fine appositi portali. A questo scopo reputano necessario prevedere come presupposto la disponibilità della necessaria infrastruttura informatica e la ragionevolezza dell’obbligo di seguire una procedura in tutto
§6/18