Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/54: Modifica dell'ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
Il paragone tra gli esempi 3 e 4 mostra le differenze in modo più marcato: il contribuente D, che utilizza il suo veicolo privato, sopporta spese non deducibili di trasporto dal domicilio al posto di lavoro pari a 6636 franchi per le imposte federali e pari a 3636 franchi per le imposte cantonali del Cantone X, mentre al contribuente C con veicolo aziendale per le imposte federali e per quelle cantonali vengono compensati nella quota privata solo 600 franchi, quale quota delle spese di trasporto dal domicilio al posto di lavoro.
1.5 Attuazione
La modifica dell’ordinanza sulle spese professionali formalmente è applicabile solo all’imposta federale diretta. Il certificato di salario e le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle rendite, pubblicate dalla Conferenza svizzera delle imposte e dall’AFC, sono applicabili anche alle imposte cantonali.
Al fine di mantenere il certificato di salario unitario e affinché non sorgano oneri amministrativi supplementari per i datori di lavoro, l’aumento della quota privata deve essere applicata anche alle imposte cantonali. Di fatto ciò viene garantito dal certificato di salario unitario, che non ammette dichiarazioni diverse a livello federale e cantonale. Secondo la Panoramica del limite per la deduzione delle spese di trasporto nei Cantoni (vedi cifra 1.2), nella maggioranza preponderante dei Cantoni le spese di trasporto possono essere dedotte illimitatamente, o perlomeno la deduzione cantonale è nettamente superiore a quella permessa a livello federale. Ciò implica che in questi Cantoni, con l’abolizione della deduzione cantonale, i titolari di veicoli aziendali in determinati casi pagherebbero più tasse rispetto alla situazione in cui dovessero determinare le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e far valere le relative deduzioni massime. Per il calcolo delle spese effettive occorre inoltre considerare gli altri usi privati del veicolo aziendale. Tuttavia, in linea di principio anche in caso di elevate deduzioni delle spese di trasporto l’applicazione della deduzione forfettaria risulta conveniente in presenza di un tragitto lungo tra domicilio e posto di lavoro o di una quota ridotta di servizio esterno.
Mentre finora i titolari di veicoli aziendali hanno dichiarato quale reddito le spese di trasporto assunte dal datore di lavoro e hanno applicato la deduzione prevista dalla relativa normativa, con la nuova soluzione di regola le quote private, incluse le spese di trasporto tra il domicilio e il luogo di lavoro, verrebbero dichiarate nel certificato di salario. Siccome per il calcolo dei contributi la legislazione sulle assicurazioni sociali si basa sul reddito indicato nel certificato di salario, i contributi dovuti nell’ambito delle assicurazioni sociali aumenteranno nella misura dell’incremento della quota privata.
Per calcolare in modo unitario la quota privata, anche nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto per i titolari di veicoli aziendali si giungerà a un corrispondente aumento della quota privata; quest’ultima, successivamente all’incremento, deve essere conteggiata dal datore di lavoro quale prestazione soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda le basi di calcolo per determinare l’uso privato del veicolo aziendale,