Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/54: Modifica dell'ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta · 17 pagine

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l’Info IVA 08 Quote private9 rimanda direttamente agli importi indicati nel certificato di salario.

Affinché i Cantoni abbiano tempo a sufficienza per adeguarsi alla nuova deduzione forfettaria della quota privata, il DFF intende coinvolgerli previamente al fine di determinarne la data di entrata in vigore, consultandoli tramite la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze.

2 Commento alle singole disposizioni

Art. 5a

L’articolo 5 dell’ordinanza sulle spese professionali disciplina la deduzione delle spese di trasporto. Il capoverso 1 stabilisce che, conformemente all’articolo 26 capoverso 1 lettera a LIFD, le spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro sono deducibili dal reddito da attività lucrativa dipendente quali spese professionali fino a un importo massimo di 3000 franchi. Nell’articolo 3 della stessa ordinanza è stabilito che il DFF fissa in appendice all’ordinanza le deduzioni forfettarie e la deduzione per l’uso di un veicolo privato. Di conseguenza si applica una deduzione forfettaria pari a 70 centesimi per chilometro percorso. Insieme alla limitazione della deduzione delle spese di trasporto introdotta pari a 3000 franchi, la prestazione deducibile è quindi limitata a 4285 chilometri all’anno.

Nell’articolo 5a dell’ordinanza sulle spese professionali vengono ora disciplinate le conseguenze fiscali dell’uso privato di un veicolo aziendale a titolo gratuito (incl. l’uso per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro). La quota privata da dichiarare viene stabilita allo 0,9 per cento al mese del prezzo d’acquisto del veicolo. L’uso privato del veicolo aziendale va quindi dichiarato solo per i mesi in cui il veicolo è stato utilizzato a titolo gratuito. Inoltre è stabilito che in caso di applicazione della deduzione forfettaria per l’uso privato del veicolo aziendale (comprese le spese per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro) la deduzione delle spese di trasporto secondo 5 dell’ordinanza sulle spese professionali è già considerata della deduzione forfettaria per la quota privata. La deduzione di 3000 franchi secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera a LIFD non può perciò essere applicata una seconda volta.

L’entità della deduzione forfettaria e la relativa dichiarazione nel certificato di salario vengono inoltre descritte in modo più dettagliato ai numeri marginali 21–25 delle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle rendite. Come in passato, è possibile conteggiare i chilometri percorsi per uso privato e il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro (comprova tramite libro di bordo) ed effettuare la deduzione delle spese di trasporto conformemente all’articolo 26 capoverso 1 lettera a LIFD o al diritto cantonale.

9 Cfr. al riguardo il n. 3.2 dell’Info IVA 08 Quote private, consultabile alla pagina www.estv.admin.ch > Imposta sul valore aggiunto Canone radio-tv > Informazioni specifiche IVA > Pubblicazioni.