Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/54: Modifica dell'ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta · 17 pagine

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1 Punti essenziali dell’avamprogetto

1.1 Situazione iniziale

Il 9 febbraio 2014 il progetto sul finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF) è stato accettato dal Popolo. Dal 1° gennaio 2016 le persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente possono far valere nel calcolo dell’imposta federale diretta soltanto una deduzione delle spese di trasporto per un importo massimo di 3000 franchi annui. La legge federale del 14 dicembre 19901 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) prevede per i Cantoni la possibilità – quindi non l’obbligo – di stabilire un limite massimo per la deduzione delle spese di trasporto anche nel quadro delle loro imposte sul reddito. Il legislatore cantonale può stabilirne autonomamente il limite massimo. Un po’ più della metà dei Cantoni prevede attualmente una limitazione della deduzione per le spese di trasporto.

I collaboratori che hanno a disposizione un veicolo aziendale devono perciò indicare nella loro dichiarazione d’imposta l’intero tragitto dal domicilio al posto di lavoro quale reddito, per l’importo di 70 centesimi al chilometro. È considerato tragitto dal domicilio al posto di lavoro il tragitto diretto di andata e ritorno tra domicilio e luogo di lavoro permanente. Le tratte percorse durante i giorni di servizio esterno non devono essere dichiarate come reddito. Sono considerati servizio esterno i giorni in cui i dipendenti utilizzano il veicolo aziendale per recarsi direttamente dal proprio domicilio ai clienti e poi ritornare direttamente al domicilio. Nel 2016 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per considerare la quota di servizio esterno ha pubblicato una comunicazione (Novità nella stesura del certificato di salario a partire dal 1° gennaio 2016: dichiarazione della parte di servizio esterno svolta dai collaboratori con veicolo aziendale). In base a questa comunicazione, per diversi settori e differenti funzioni esistono aliquote percentuali per stabilire la quota di servizio esterno. In questo modo la determinazione delle trasferte dirette dei contribuenti dal domicilio ai clienti può essere tralasciata.

Contro questa prassi il consigliere agli Stati Erich Ettlin ha inoltrato la mozione 15.4259 (FAIF. Eccessivi oneri amministrativi per i titolari di veicoli aziendali). Questa mozione è stata respinta dal Consiglio degli Stati il 12 dicembre 2017.

La mozione 17.3631 depositata dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-CS) – che reca lo stesso titolo e persegue lo stesso obbiettivo, ma propone una soluzione tecnica diversa – è invece stata approvata da entrambe le Camere (dal CS il 12.12.2017, dal CN il 29.5.2018).

Il tenore della mozione della CTT-CS è il seguente:

«Il Consiglio federale è incaricato di proporre le modifiche legislative necessarie affinché, a livello regolamentare, si tenga conto della parte di reddito a titolo di utilizzo di un veicolo aziendale per effettuare i tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro e che la deduzione delle spese di trasferta sia esclusa per i contribuenti coinvolti.

1 RS 642.14