Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/54: Modifica dell'ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta · 17 pagine
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marginale 21, la quota percentuale mensile da dichiarare pari allo 0,8 per cento del prezzo d’acquisto per veicoli aziendali andrebbe quindi aumentata di 0,1 punti percentuali, raggiungendo lo 0,9 per cento.
Nel numero marginale 23 delle suddette Istruzioni viene indicato che in sostituzione del calcolo forfettario della quota privata è data la possibilità di calcolare il vantaggio privato effettivo. A questo scopo, i chilometri percorsi a scopo privato e quelli per recarsi al posto di lavoro secondo il libro di bordo vanno moltiplicati per la rispettiva tariffa al chilometro. La quota per l’uso privato calcolata in questo modo deve essere dichiarata nel certificato di salario. Secondo la soluzione ora proposta, la deduzione delle spese di trasporto pari ad al massimo 3000 franchi può essere fatta valere nella dichiarazione delle imposte tra le spese professionali solo se viene tenuto un libro di bordo (quaderno per il controllo dei percorsi). Chi invece determina la quota privata in modo forfettario, secondo il nuovo articolo 5a dell’ordinanza sulle spese professionali non può far valere anche la deduzione secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera a LIFD e l’articolo 5 dell’ordinanza sulle spese professionali. Come richiesto dalla mozione, nel calcolo dell’aumento della deduzione forfettaria è stata considerata l’esclusione della deduzione delle spese di trasporto pari ad al massimo 3000 franchi all’anno.
Il numero marginale 70 delle Istruzioni prescrive al datore di lavoro di attestare la quota di servizio esterno alla cifra 15 del certificato di salario. Con l’introduzione della nuova possibilità di assoggettare all’imposta come parte del reddito le spese per il tragitto tra domicilio e luogo di lavoro assunte dal datore di lavoro insieme alla quota privata applicando una deduzione forfettaria dello 0,9 per cento del prezzo d’acquisto del veicolo aziendale, questa disposizione è diventata superflua. Se per il titolare di un veicolo aziendale con una quota elevata di servizio esterno il conteggio forfettario delle spese di trasporto tra domicilio e luogo di lavoro non risulta interessante, egli può procedere a un conteggio delle spese effettive. Ciò presuppone tuttavia che sia tenuto un libro di bordo in cui vengono indicati dettagliatamente l’uso privato, i chilometri percorsi per recarsi al lavoro nonché l’uso aziendale. Allo stesso modo, la comunicazione dell’AFC del 15 luglio 2016 relativa alla dichiarazione della parte di servizio esterno svolta dai collaboratori con veicolo aziendale non è più applicabile ai periodi fiscali successivi all’entrata in vigore della modifica nell’ordinanza sulle spese professionali.
1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
Nell’ambito della votazione popolare del 9 febbraio 20147 Popolo e Cantoni hanno approvato un progetto per ancorare nella Costituzione il finanziamento e lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria. Una parte del finanziamento consiste nella limitazione della deduzione delle spese di trasporto per lavoratori dipendenti.
La prassi vigente garantisce che la limitazione della deduzione delle spese di trasporto venga attuata anche nel caso di lavoratori dipendenti con veicolo aziendale. Essa comporta però un certo onere amministrativo supplementare.
7 Decreto federale concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF).