Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/54: Modifica dell'ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta · 17 pagine

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A titolo di novità si intende disciplinare la deduzione forfettaria nell’ordinanza del DFF del 10 febbraio 19934 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (ordinanza sulle spese professionali), in base allo stretto legame tematico con le ulteriori disposizioni di esecuzione relative alla deduzione massima delle spese di trasporto conformemente all’articolo 26 capoverso 1 LIFD.

Si intende invece rinunciare a modifiche a livello di legge, siccome la mozione può essere attuata con gli adeguamenti proposti nell’ordinanza sulle spese professionali (cfr. la delega di competenze legislative dell’art. 199 LIFD e l’ordinanza del 18 dicembre 19915 su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta). Dal punto di vista formale l’ordinanza sulle spese professionali è sì vincolante solo per l’imposta federale diretta, ma in realtà a causa dei certificati di salario unitari i Cantoni non hanno margine di manovra per scostarsi dalla deduzione forfettaria per l’uso privato del veicolo aziendale stabilita nell’ordinanza sulle spese professionali. Bisogna perciò partire dal presupposto che per l’attuazione nel quadro delle imposte cantonali e comunali essi si orienteranno alla regolamentazione fissata nell’ordinanza sulle spese professionali. I Cantoni continuano ad avere la possibilità di apportare eventuali correzioni a livello di dichiarazione d’imposta.

Per stabilire la nuova deduzione forfettaria ci si basa su diverse ipotesi e valori medi.

In Svizzera il tragitto medio di andata e ritorno tra domicilio e luogo di lavoro di pendolari che si spostano in automobile o in treno corrisponde a circa 30 chilometri al giorno.6 Partendo da un valore venale medio di un veicolo aziendale pari a 50 000 franchi, la quota inerente il tragitto per recarsi al lavoro viene calcolata come segue:

il tragitto tra domicilio e luogo di lavoro pari a 30 chilometri viene moltiplicato per 70 centesimi e per 220 giorni lavorativi all’anno. Complessivamente, con questi parametri risultano spese annue per il trasporto tra domicilio e luogo di lavoro pari a 4620 franchi.

Togliendo da questa somma la deduzione massima delle spese di trasporto pari a 3000 franchi, rimangono dunque costi imponibili per il tragitto tra domicilio e luogo di lavoro di 1620 franchi. Dopo aver considerato una quota forfettaria di servizio esterno del 50 per cento, questa somma residua si riduce a 810 franchi imponibili. Ciò corrisponde all’1,6 per cento del prezzo medio per veicoli aziendali all’anno, ossia allo 0,1333 per cento al mese. Per semplificarne il calcolo, è opportuno aumentare la quota privata solo dello 0,1 per cento al mese, cioè dell’1,2 per cento all’anno. La quota delle spese per il tragitto tra domicilio e luogo di lavoro rispetto alla deduzione forfettaria mensile per l’uso dei veicoli aziendali ammonta quindi solo allo 0,1 per cento del valore venale del veicolo aziendale. Insieme alla quota per l’uso privato del veicolo aziendale risulta una nuova deduzione forfettaria mensile dello 0,9 per cento, vale a dire una deduzione forfettaria annuale del 10,8 per cento.

Nelle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario, i numeri marginali 21, 23 e 70 contengono spiegazioni in merito all’uso privato di veicoli aziendali. Nel numero

4 RS 642.118.1

5 RS 642.118

6 Questo dato sul pendolarismo è menzionato nella pagina www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Mobilità e trasporti > Trasporto persone.