Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/63: Revisione totale dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) · 14 pagine
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Art. 10: Condizioni
Questo articolo definisce le condizioni per l’erogazione di contributi forfettari. Al fine di rispettare il principio della redditività secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b, devono essere evitati doppioni con i provvedimenti nazionali di prevenzione del tabagismo già finanziati dall’FPT (cfr. art. 5 cpv. 4).
Con «programmi cantonali di prevenzione del tabagismo» s’intendono i programmi attualmente previsti nel quadro delle strategie nazionali MNT e Dipendenze. In questo contesto può trattarsi di programmi monotematici di prevenzione del tabagismo o di programmi che riguardano più sostanze contenenti provvedimenti concreti di prevenzione del tabagismo. L’ideazione e l’attuazione dei programmi dovranno rispettare i principi delle strategie nazionali rilevanti, nella forma definita dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), dall’FPT, dall’UFSP e da Promozione Salute Svizzera per i programmi cantonali5.
Art. 11: Domande
Questo articolo stabilisce le scadenze e le condizioni applicabili alla presentazione delle domande di erogazione di contributi forfettari. Presentando domanda, è possibile richiedere i contributi forfettari per un massimo di quattro anni. I principi di cui all’articolo 10 devono essere interamente soddisfatti.
Art. 12: Procedura
Cpv. 1
Questo capoverso stabilisce la procedura di esame delle domande da parte del segretariato FPT. Questo ha facoltà di rinviare al Cantone le domande incomplete o poco chiare affinché siano integrate o spiegate
Cpv. 2
Il segretariato decide in merito alle domande al più tardi entro il 30 settembre mediante decisione.
Cpv. 3
Se è richiesto per più anni (al massimo 4), un contributo forfettario in linea di principio può essere concesso per l’intera durata richiesta. Tuttavia, il segretariato ricalcola per ogni anno civile l’ammontare del contributo annuale, dal momento che le entrate fiscali dell’FPT non sono fisse.
Art. 13: Ammontare dei contributi forfettari
Il contributo forfettario è determinato secondo la procedura di calcolo descritta dettagliatamente nell’allegato (cfr. allegato all’ordinanza).
Art. 14: Rapporto
Cpv. 1
5 Consultabili alla pagina Internet www.gdk-cds.ch