Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/63: Revisione totale dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) · 14 pagine
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Sezione 2: Contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione
Art. 5: Condizioni
Il capoverso 1 definisce le condizioni da soddisfare affinché siano erogati i contributi ai costi a organizzazioni per la prevenzione del tabagismo e ad altri soggetti giuridici. In questo articolo la cerchia dei destinatari è volutamente mantenuta aperta.
Il capoverso 1 lettera a non subisce modifiche.
Cpv. 1 lett. b
Cfr. a questo proposito anche il n. 2.1 alla voce «Efficacia».
Cpv. 1 lett. c
Nel nuovo diritto, l’attuale lettera b diventa la lettera c. Dal momento che le nuove strategie MNT e Dipendenze hanno sostituito la precedente strategia per la prevenzione del tabagismo, l’attuale formulazione viene inoltre adeguata.
Cpv. 1 lett. d
L’attuale lettera c diventa la lettera d. L’espressione «sviluppare un elevato effetto preventivo» è sostituita da «sviluppare un’elevata efficacia». Questa modifica tiene conto della nuova formulazione secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b, creando coerenza all’interno dell’OFPT.
Il capoverso 1 lettera e corrisponde all’attuale lettera d.
Cpv. 3
Il rinvio contenuto in questo capoverso è aggiornato e rimanda all’articolo 38 dell’ordinanza del 14 ottobre 2009 sull’imposizione del tabacco (OImT; RS 641.311) invece che all’articolo 27 dell’ordinanza del 15 dicembre 1969 sull’imposizione del tabacco. Con l’espressione «coloro i quali sono soggetti all’obbligo di versare una tassa» s’intendono i produttori e gli importatori di prodotti del tabacco.
Cpv. 4
Dal momento che ricevono contributi forfettari per i propri programmi cantonali, i Cantoni non possono ottenere anche ulteriori contributi ai costi per provvedimenti di prevenzione del tabagismo svolti nell’ambito dei loro programmi. Pertanto, ai Cantoni sono concessi contributi ai costi solo per provvedimenti di prevenzione al di fuori del loro programma di prevenzione del tabagismo.
Art. 6: Domande
Cpv. 1
Per permettere di valutare l’efficacia presumibile dei provvedimenti di prevenzione, le domande dovranno contenere supposizioni sugli effetti attesi e sui rapporti tra causa ed effetto (catene causali). Tali supposizioni dovranno essere supportate da rinvii a risultati di ricerche e valutazioni già svolte o da esperienze tratte da progetti precedenti al fine di risultare plausibili. L’effetto perseguito deve essere precisato mediante indicatori misurabili, al fine di poterlo confrontare con l’efficacia di altri interventi.