Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/63: Revisione totale dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) · 14 pagine

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La revisione dell’OFTP accoglie due delle tre raccomandazioni del CDF, definendo una base legale per gli aiuti finanziari ai Cantoni e conferendo al servizio specializzato dell’FPT la possibilità di richiedere indicazioni sulla capacità economica del richiedente e sulla redditività dei progetti. Non è invece stato possibile dare seguito alla raccomandazione riguardante la vigilanza: dal momento che, a livello organizzativo, l’FPT è aggregato all’UFSP, una vigilanza da parte dell’Ufficio stesso non è possibile per motivi di governance. Pertanto, al momento, la vigilanza da parte del DFI sembra essere la soluzione migliore. Una modifica secondo la raccomandazione del CDF richiederebbe una nuova assegnazione istituzionale del segretariato o l’istituzione di una Commissione con potere decisionale in luogo di una Commissione peritale. Le basi legali in materia di vigilanza saranno riesaminate nel contesto della prossima revisione della LImT.

Se si escludono le problematiche riscontrate dal CDF, l’OFTP ad oggi in vigore costituisce in linea di principio una base efficace. Tuttavia, numerosi articoli necessitano di un adeguamento alla situazione e alle sfide attuali. Tali articoli sono stati pertanto sottoposti a una revisione per tener ampiamente conto della situazione attuale. In virtù della portata delle modifiche, si tratta di una revisione totale.

1.3 Contesto relativo agli aiuti finanziari ai Cantoni

I Cantoni svolgono un ruolo importante nella realizzazione delle strategie, in quanto sono chiamati a mettere a punto e attuare i relativi programmi cantonali. Sino alla fine del 2016, l’FPT aveva partecipato ai costi complessivi dei programmi cantonali di prevenzione del tabagismo. Per rispettare l’autonomia cantonale (l’FPT non esercita compiti di controllo per progetti concreti), a partire dal 2017 il sostegno non è più stato accordato per i programmi, bensì per la gestione degli stessi con un contributo pari al 15 per cento delle entrate fiscali dell’FPT. Nel 2018 il CDF ha ritenuto non adeguato questo meccanismo, affermando nel proprio rapporto che i pagamenti ai Cantoni per la gestione non soddisfano i requisiti in termini di finanziamento ai sensi dell’OFTP. Pertanto, si è proceduto a ricercare altre possibilità di finanziamento in collaborazione con i Cantoni. Sarà quindi necessario definire anche la relativa base legale per il finanziamento dei provvedimenti cantonali di prevenzione del tabagismo. La revisione dell’OFTP contiene le basi legali per questa nuova forma di finanziamento.

2 Commento

2.1 Osservazioni generali

Per adeguare le definizioni alla situazione attuale, le modifiche riportate di seguito dovranno essere apportate in tutta l’ordinanza. Queste modifiche di ordine generale non saranno più menzionate nel commento ai singoli articoli.

 Provvedimento di prevenzione

Nel testo rivisto sarà impiegato il termine più ampio di «provvedimenti di prevenzione» in luogo di «progetti» o «progetti di prevenzione». I termini attualmente in uso implicano un progetto limitato nel tempo e fine a sé stesso. Tuttavia, questo approccio non sembra adeguato alle effettive necessità. Per ottenere un effetto a lungo termine, può rendersi necessario anche il finanziamento di programmi o compiti di lunga durata. La revisione si prefigge di creare i presupposti per il finanziamento di tali soluzioni.

 Efficacia

Il termine «efficace» di cui all’attuale articolo 2 capoverso 1 è sostituito dal termine «redditizio», per sottolineare l’adempimento del requisito inerente alla valutazione a livello di rapporto tra costi e benefici della redditività dei provvedimenti di prevenzione prima dell’approvazione di una domanda.

 Segretariato

L’organizzazione preposta alla prevenzione che amministra il fondo sarà in futuro denominata «segretariato» in luogo di «servizio specializzato». In seno all’UFSP i servizi specializzati sono di