Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/63: Revisione totale dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) · 14 pagine
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3 Ripercussioni
La revisione totale dell’OFPT non genera nel complesso oneri supplementari in termini finanziari e di personale. Tuttavia, l’introduzione degli articoli 10–14 e 22 capoverso 1 determina una diversa distribuzione delle risorse, in quanto il 15 per cento delle entrate fiscali è versato ai Cantoni ai fini della prevenzione del tabagismo a livello cantonale. Le risorse del fondo dovranno essere impiegate secondo la tabella seguente, tenendo presente che la distribuzione delle risorse, ad eccezione dei contributi forfettari ai Cantoni e degli aiuti finanziari a favore del settore dello sport e dell’attività fisica, può essere modificata per necessità strategiche.
Contributi forfettari ai Cantoni secondo l’articolo 22 capoverso 1 15 %
Prevenzione del tabagismo per il gruppo di destinatari «bambini e 25 %
adolescenti» secondo l’articolo 2 capoverso 2
Prevenzione del tabagismo per il gruppo di destinatari «adulti» 23 %
secondo l’articolo 2 capoverso 2 (priorità: smettere di fumare)
Prevenzione del tabagismo nel settore sport e attività fisica secondo 20 %
l’articolo 22 capoverso 2
Promozione di cooperazione e sinergie, creazione di condizioni 7 %
quadro a sostegno della prevenzione nonché promozione della ricerca
secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere d–g
Gestione del segretariato (incl. costi per il personale) 10 %
Le risorse per gli ambiti su sfondo grigio sono direttamente destinate ai provvedimenti di prevenzione del tabagismo, attuati dagli attori attivi in questo settore e pertanto, in ultima analisi, vanno a beneficio dell’intera popolazione.
Ripercussioni per la Confederazione
Questa revisione totale non comporta ripercussioni per la Confederazione in termini finanziari e di personale.
Ripercussioni per i Cantoni
Ad oggi, l’FPT sostiene i Cantoni con il 15 per cento delle proprie entrate fiscali per la gestione di programmi cantonali. Questo approccio è stato tuttavia messo in discussione dal CDF. La nuova ordinanza fungerà da base legale per il sostegno dei programmi di prevenzione del tabagismo mediante contributi forfettari. Questi contributi forfettari possono essere impiegati solo per gli scopi di cui all’articolo 2 capoverso 2. Il 20 per cento dei contributi forfettari può essere utilizzato per provvedimenti di prevenzione non specifici, come ad esempio la promozione di competenze per la vita. I Cantoni hanno inoltre la possibilità di presentare domande di contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione del tabagismo secondo l’articolo 6, a condizione che questi non siano svolti nell’ambito del programma.