Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/63: Revisione totale dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) · 14 pagine

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Art. 8: Ammontare dei contributi ai costi

Cpv. 1

L’ammontare dei contributi ai costi è deciso secondo l’interesse strategico del provvedimento di prevenzione, sulla base delle strategie nazionali nell’ambito della prevenzione di tabagismo (strategie MNT e Dipendenze). Altro fattore preso in considerazione è la capacità economica del richiedente.

Il capoverso 2 definisce il contributo massimo ai costi rispetto ai costi preventivati.

Art. 9: Versamento

Cpv. 1

La nuova possibilità del contratto di diritto pubblico nell’articolo 7 capoverso 5 ha come conseguenza che il versamento dei contributi ai costi può ora essere disciplinato sia mediante decisioni formali sia tramite contratti (cfr. art. 16 cpv. 2 LSu).

Cpv. 2

La possibilità del versamento anticipato è abolita, in quanto l’articolo 23 capoverso 2 LSu prescrive che gli aiuti finanziari possano essere versati al più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti. Resta invece ammesso il versamento scaglionato.

Cpv. 3

Il termine «prestazioni» è sostituito dall’espressione «provvedimenti di prevenzione», più precisa a livello di contenuto. La nuova formulazione del capoverso precisa altresì che il versamento può essere vincolato alla presentazione della prova concernente provvedimenti di prevenzione avviati o non ancora completamente conclusi.

Sezione 3: Contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo

I nuovi articoli 10–14 definiscono le basi per sostenere a livello finanziario i Cantoni nell’attuazione dei programmi di prevenzione del tabagismo mediante contributi forfettari. I Cantoni sono attori centrali della prevenzione del tabagismo, in particolare anche nel contesto dell’attuazione delle strategie nazionali MNT e Dipendenze. Di conseguenza è cruciale poter sostenere i programmi dei Cantoni in modo efficace e mirato e con un onere amministrativo ridotto. Mentre per l’assegnazione di contributi ai costi è necessario presentare domanda secondo l’articolo 6, i contributi forfettari ai Cantoni possono essere erogati con domanda secondo l’articolo 11, nella quale i Cantoni devono illustrare che i programmi di prevenzione del tabagismo sono conformi ai principi di cui all’articolo 10. Una documentazione del programma concreto è allegata alla domanda. L’FPT metterà a disposizione un modulo di domanda nel quale i Cantoni potranno confermare che il programma di prevenzione del tabagismo soddisfa i principi di cui all’articolo 10.

La base per l’erogazione dei contributi forfettari è costituita dalla decisione; non è pertanto previsto l’allestimento di convenzioni sulle prestazioni. Questa sezione dà seguito alla raccomandazione del CDF, che consiglia di conformarsi al diritto riguardo alle indennità economicamente giustificate erogate ai Cantoni.