Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/63: Revisione totale dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) · 14 pagine

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Cpv. 2 lett. b

Il termine «dettagliato» indica la particolare importanza ascritta alla qualità del contenuto delle domande. Il termine resta invariato nella versione italiana e francese.

Cpv. 2 lett. d

Nel nuovo diritto l’attuale lettera c diventa la lettera d.

Cpv. 2 lett. e

L’attuale lettera d diventa la lettera e. Nel contesto dell’esame delle domande, già ora nella pratica è utilizzato il termine «preventivo», in quanto la verifica non riguarda solo i costi dei provvedimenti, ma anche i flussi e le quote di risorse (p. es. prestazioni proprie dei richiedenti, finanziamenti di terzi). La modifica è pertanto di natura puramente formale.

Cpv. 2 lett. f

Secondo il nuovo diritto i richiedenti devono dimostrare che gli aiuti finanziari dell’FPT permettono di garantire il finanziamento dei provvedimenti di prevenzione. Dal momento che i mezzi dell’FPT sono erogati come aiuti finanziari, il richiedente deve essere in grado di fornire una congrua prestazione propria. Tale prestazione propria ammonta attualmente almeno al 20 per cento (cfr. art. 8 cpv. 2).

Cpv. 3

Questa disposizione è inserita nell’ordinanza in quanto, secondo la raccomandazione del CDF, l’ammontare del sussidio deve essere stabilito tenendo conto della capacità economica del richiedente. Di conseguenza, l’ammontare del sussidio erogato dall’FPT può risultare inferiore a quello auspicato dal richiedente.

Cpv. 4

Questo capoverso stabilisce che il segretariato deve pubblicare sul proprio sito Internet le scadenze per la presentazione delle domande.

Art. 7: Procedura

I capoversi 1 e 2 restano invariati a livello materiale.

Cpv. 3

Con il termine «periti» s’intendono esperti esterni attivi in Svizzera o all’estero che l’FPT può incaricare di esaminare le domande.

Cpv. 4

Questo capoverso resta invariato a livello materiale.

Cpv. 5

Sulla scorta dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1) ora è possibile, qualora necessario, concedere contributi ai costi anche mediante conclusione di un contratto di diritto pubblico, oltre a utilizzare il già noto strumento della decisione. La limitazione allo strumento della decisione è quindi abolita e il margine di manovra del segretariato risulta ampliato. A causa degli oneri supplementari che comportano, i contratti di diritto pubblico sono impiegati solo in casi selezionati e motivati.

Cpv. 6

Questo capoverso resta invariato a livello materiale.