Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/63: Revisione totale dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) · 14 pagine
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Il capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 3. L’adeguamento della formulazione di questo capoverso non comporta modifiche materiali.
L’articolo 23 corrisponde all’attuale articolo 11. Il contenuto è invariato.
Sezione 6: Vigilanza
Art. 24: Vigilanza generale
Nel proprio rapporto7, il CDF ha riscontrato un’incongruenza tra la legge e l’ordinanza per quanto concerne la vigilanza sul fondo. La vigilanza sull’FPT andrà quindi armonizzata a livello di legge (LImT) e ordinanza (OFPT).
Secondo l’articolo 28 capoverso 4 LImT il fondo sottostà alla vigilanza dell’UFSP in collaborazione con l’UFSPO. L’articolo 12 dell’OFPT attualmente in vigore prevede tuttavia che la vigilanza sul servizio sia esercitata dal DFI. Nel contesto della revisione sono state sondate varie possibilità per eliminare questa contraddizione e organizzare la vigilanza in modo conforme alla legge. Tuttavia, dalla prima consultazione degli Uffici è emerso che, a causa dell’assegnazione istituzionale del fondo all’UFSP, la vigilanza da parte di tale Ufficio non è possibile per motivi di governance. Pertanto, al momento, la vigilanza da parte del DFI sembra essere la soluzione migliore. Le basi legali in materia di vigilanza potranno essere riesaminate nel contesto della prossima revisione della LImT.
L’articolo resta pertanto invariato, ma è completato con il capoverso 3.
Una direttiva del DFI definirà chiaramente l’attività di vigilanza – coinvolgendo anche l’UFSPO e tenendo conto dei riscontri del CDF in materia di orientamento al rischio della vigilanza.
La vigilanza comprende l’approvazione della pianificazione, del rapporto e del consuntivo annuale e può essere estesa a ulteriori aspetti.
L’articolo 25 corrisponde all’attuale articolo 13. Il contenuto è invariato.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 26: Abrogazione di un altro atto normativo
Trattandosi di una revisione totale, l’ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo attualmente in vigore deve essere abrogata.
Art. 27: Entrata in vigore
L’entrata in vigore della nuova ordinanza è prevista per il XXX.
7 Consultabile alla pagina Internet www.efk.admin.ch/it > Pubblicazioni > Formazione e sociale > Salute > Impiego economico dei fondi a destinazione vincolata - Dipartimento federale dell’interno, Ufficio federale della sanità pubblica e organizzazioni di prevenzione e di promozione della salute, numero della verifica: 17542