Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

L’articolo 45 disciplina l’accesso al SIS II delle autorità preposte all’immatricolazione di veicoli. Gli Stati membri sono tenuti a concedere a tali autorità l’accesso al sistema mediante procedura di richiamo. Queste autorità tuttavia possono accedere solamente a determinate categorie di segnalazioni (veicoli o simili ai sensi dell’art. 38) e per determinati scopi (solamente per verificare se gli oggetti di cui è richiesta l’immatricolazione non siano stati rubati, smarriti o ricercati a fini probatori).

Servizi competenti per l’immatricolazione di natanti e aeromobili (art. 46)

L’articolo 46 disciplina l’accesso al SIS II delle autorità preposte all’immatricolazione di natanti e aeromobili. Gli Stati membri sono tenuti a concedere a tali autorità l’accesso al sistema mediante procedura di richiamo. Queste autorità tuttavia possono accedere solamente a determinate categorie di segnalazioni (natanti, aeromobili, compresi i relativi motori) e per determinati scopi (in particolare per verificare se gli oggetti di cui si richiede l’immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti oppure non siano ricercati a fini probatori in procedimenti penali).

Servizi competenti per la registrazione delle armi da fuoco (art. 47)

L’articolo 47 disciplina l’accesso al SIS II delle autorità preposte alla registrazione di armi da fuoco. Il presente regolamento concede loro un diritto di consultazione diretto alle segnalazioni delle persone ai sensi dell’articolo 26 (arresto a fini di estradizione), dell’articolo 36 (controllo discreto, controllo specifico e controllo di indagine) e dell’articolo 38 paragrafo 2 (ricerca d’oggetti, comunque limitatamente alle armi). Le autorità si servono di questo accesso per verificare se la persona in oggetto o l’arma è stata segnalata nel SIS oppure se l’arma è ricercata a fini di sequestro o a scopi probatori in un procedimento penale.

Periodo di riesame delle segnalazioni di persone (art. 53)

L’articolo 53 stabilisce che le segnalazioni di persone siano conservate nel SIS II per il periodo necessario a realizzare le finalità per le quali sono state inserite. Se lo scopo non è stato raggiunto entro i tempi previsti, la segnalazione è riesaminata ed eventualmente prolungata. Valgono i termini seguenti: cinque anni per segnalazioni ai sensi degli articoli 26 (arresto ai fini di estradizione) e 32 paragrafo 1 lettere a (persone scomparse che andrebbero poste sotto protezione) e b (persone vulnerabili che non devono essere poste sotto protezione); tre anni per segnalazioni ai sensi degli articoli 34 (ricerca relativa al soggiorno) e 40 (ignoti ricercati ai fini di identificazione); un anno per segnalazioni ai sensi dell’articolo 32 paragrafo 1 lettere c (minori a rischio sottrazione), d (minori a cui deve essere impedito di viaggiare) ed e (persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare ai fini della loro tutela) e dell’articolo 36 (controllo discreto, controllo specifico e controllo di indagine). Per eventuali proroghe necessarie e proporzionate valgono gli stessi termini. Se lo Stato membro non segnala alcuna proroga al CS-SIS, l’unità del supporto tecnico del sistema, la segnalazione è automaticamente cancellata secondo i suddetti termini. Se l’ufficio SIRENE rileva che l’obiettivo di una segnalazione è stato raggiunto, informa l’autorità nazionale segnalante, la quale deve comunicare entro 15 giorni se la segnalazione può essere cancellata oppure deve illustrare i motivi per cui va mantenuta.

Periodo di riesame delle segnalazioni di oggetti (art. 54)

L’articolo 54 fissa, analogamente alle segnalazioni di persone, il termine di conservazione delle segnalazioni di oggetti. Uno Stato membro può segnalare oggetti per un periodo di dieci anni, rispetto ai cinque anni della normativa precedente. Per oggetti collegati a una segnalazione di persone ai sensi degli articoli 26 (arresto ai fini di estradizione), 32 (persone scomparse o vulnerabili), 34 (persone ricercate affinché si presentino dinanzi all’autorità giudiziaria), 36 (sorveglianza discreta, controllo specifico e controllo di indagine) valgono i termini di cui all’articolo 53. Inoltre, tali segnalazioni sono attive solamente finché è conservata la segnalazione della persona. Se occorre, entrambi i termini possono essere prorogati.