Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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di conservazione più lungo. Uno Stato membro può inoltre conservare nel proprio archivio nazionale i dati che ha trasmesso al SIS. In tal modo si chiarisce che agli Stati membri è espressamente vietato copiare i dati immessi da un altro Stato membro in un archivio nazionale che non sia il N-SIS.
Dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità (art. 47)
Quando sono possibili confusioni fra la persona oggetto di una segnalazione e una persona la cui identità è stata usurpata, lo Stato membro segnalante aggiunge alla segnalazione, con il consenso esplicito della persona la cui identità è stata usurpata, determinati dati che la riguardano. I dati relativi alla vittima dell’usurpazione di identità sono usati soltanto ai seguenti fini:
– consentire di distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla persona oggetto della
segnalazione;
– permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di dimostrare la propria identità e di
stabilire di essere stata vittima di un’usurpazione di identità.
A tale scopo possono essere memorizzati nel SIS II solamente i dati seguenti della persona la cui identità è stata usurpata: dati alfanumerici, fotografie e immagini del volto, dati dattiloscopici comprese le impronte palmari, dati sui documenti di identità ed eventualmente l’indirizzo o il nome del padre e della madre.
Connessioni tra segnalazioni (art. 48)
Uno Stato membro può ancora creare connessioni tra le segnalazioni di SIS, a prescindere dal tipo di segnalazione. In ogni caso queste connessioni non incidono sui diritti di accesso previsti dai vari regolamenti e se determinate categorie di segnalazioni non sono accessibili ad alcune autorità questa situazione non cambia nonostante l’esistenza di un collegamento.
Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari (art. 49)
Come finora, gli Stati membri devono conservare presso l’ufficio SIRENE un riferimento alle decisioni che danno origine a una segnalazione in SIS, a sostegno dello scambio di informazioni supplementari. Queste informazioni vanno cancellate al più tardi un anno dopo la soppressione della segnalazione. Uno Stato membro ha comunque il diritto di conservare negli archivi nazionali i dati relativi a una segnalazione che ha effettuato o relativi a una segnalazione in seguito alla quale è stata intrapresa un’azione sul proprio territorio. Il periodo per cui tali dati possono essere conservati negli archivi nazionali è disciplinato dalla legislazione nazionale.
Trasferimento di dati personali a terzi (art. 50)
I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari scambiate a norma del regolamento «SIS frontiere» non possono essere comunicati a terzi.
I capi IX (protezione dei dati) e X (responsabilità e sanzioni) del regolamento «SIS frontiere» sono trattati nella parte comune ai due regolamenti «SIS polizia» e «SIS frontiere» (n. 2.2.2); lo stesso vale per l’articolo 60 sulle disposizioni finali.
Modifiche al regolamento (CE) n.°1987/2006 e abrogazione (art. 63 e 65)
Il regolamento (CE) n. 1987/2006 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del regolamento «SIS frontiere» prevista all’articolo 66 paragrafo 5 primo capoverso.
Modifiche della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (art. 64)
L’articolo 25 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen è abrogato in quanto è sostituito dagli articoli 27-30 del regolamento «SIS frontiere».