Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine

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chiamati, nel quadro della pianificazione in materia energetica, a indicare come intendono attuare sul piano comunale e regionale gli obiettivi climatici e gli obiettivi energetici preminenti o locali. Ciò significa che in futuro vi saranno molte meno economie domestiche rispetto ad oggi tra i clienti finali del gas. Si potrebbero verificare anche disattivazioni di parti delle reti di gas – una simile trasformazione è possibile solo al termine di una pianificazione pluriennale. In considerazione del fatto che la maggior parte delle aziende fornitrici di gas appartengono ai Comuni, che i Comuni e i fornitori pianificano questa trasformazione che dovranno in seguito finanziare, il monopolio parziale porta alle città e ai Comuni un duplice vantaggio:

- possono stabilire che i fornitori garantiscano ai clienti vincolati una determinata quota di gas rinnovabile, influenzando così la composizione del gas;

- hanno un interlocutore fondamentale per il coordinamento dei lavori in relazione all’approvvigionamento di gas dei clienti più piccoli.

In caso di un’apertura parziale del mercato con accesso alla rete per commercio e industria media (e grande), secondo le stime sommarie dello studio menzionato i consumatori finali potrebbero risparmiare dopo cinque anni dall’apertura circa 19 milioni di franchi all’anno e dopo dieci anni circa 34 milioni di franchi all’anno (nell’ipotesi di un consumo costante). Anche queste cifre non si riferiscono tuttavia solamente agli aumenti dell’efficienza a livello di economia nazionale, ma anche alla ridistribuzione da parte dei fornitori a favore dei consumatori.

Tenendo conto delle grandi sfide da affrontare nei prossimi anni e decenni al fine di raggiungere gli obiettivi climatici e energetici, il Consiglio federale è dell’opinione che si debba mantenere un margine di manovra per i fornitori e i Comuni e propone quindi un’apertura parziale del mercato (cfr. cap. 3.1).

1.3.2 Alternativa analizzata: modifica della legge sugli impianti in condotta

Il Consiglio federale ritiene che la futura regolamentazione del mercato svizzero del gas debba essere il più possibile snella. Per questa ragione ha voluto dapprima verificare se, anziché elaborare una legge ad hoc, fosse sufficiente precisare i requisiti che disciplinano il diritto di accesso alla rete nell’articolo 13 LITC.

Per un’efficace apertura parziale del mercato non è tuttavia sufficiente che il legislatore stabilisca i criteri di accesso alla rete oppure conceda il diritto di accesso alla rete per la fornitura ai maggiori consumatori finali, senza regolamentarne lo svolgimento. Nel momento in cui un fornitore si avvale del diritto di accesso alla rete, emergono numerose e complesse questioni. Ad esempio si deve decidere in merito al corrispettivo per l’utilizzazione della rete dovuto; nel contempo si pone la questione della computabilità dei costi d’esercizio e dei costi del capitale. Emergono altresì questioni relative al modello di utilizzazione della rete (ad es. capacità prenotabili), al bilanciamento (in particolare tolleranze e penali) e alla separazione delle attività (delimitazione dei costi, trattamento delle informazioni sensibili del settore delle reti ecc.).