Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
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delle strutture tariffarie per il trasporto del gas23, l’attribuzione delle capacità e la gestione delle congestioni24, il bilanciamento25 nonché l’interoperabilità delle reti e lo scambio di dati26. I codici di rete comprendono regole tecniche, rilevanti in particolare per i gestori delle reti di trasporto.
A seguito dell’entrata in vigore del terzo pacchetto sul mercato interno dell’energia nel 2011 è stato emanato il regolamento 2011/1227/UE27 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (il cosiddetto regolamento REMIT). Questo regolamento stabilisce sia per il mercato dell’energia elettrica sia per quello del gas il divieto di insider trading e manipolazione del mercato e obbliga gli Stati membri a prevedere le relative sanzioni. Gli operatori di mercato sono tenuti a pubblicare le informazioni riservate e a trasmettere determinati dati alle autorità dell’UE e degli Stati membri.
Rilevante in questo ambito è il già citato regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (il cosiddetto regolamento SoS). Questo regolamento prevede meccanismi di solidarietà, in base ai quali in caso di crisi nell’approvvigionamento gli Stati membri dell’UE si prestano aiuto reciproco. Inoltre contiene piani per la tutela dei clienti particolarmente vulnerabili e l’obbligo per gli Stati membri di redigere piani d’azione preventivi e piani d’emergenza. Al fine di meglio coordinare l’esecuzione di questi strumenti, il regolamento prevede inoltre l’impiego di un «gruppo di coordinamento del gas».
Dal cosiddetto «Clean Energy Package» (CEP) che entrerà in vigore ancora nel 2019 e mira in particolare a garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima e l’ulteriore potenziamento del mercato comune dell’energia elettrica, non risultano modifiche rilevanti per l’accesso alle reti del gas trattato nel presente avamprogetto.
2.2 Compatibilità dell’avamprogetto con il diritto europeo
Il mercato del gas non è oggetto dell’accordo sull’energia elettrica tra la Svizzera e l’UE i cui negoziati sono in corso dal 2017. Sebbene sinora non sia stato auspicato un
23 Regolamento (UE) n. 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, GU L 72 del 17.3.2017, pag. 29.
24 Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013, GU L 72 del 17.3.2017, pag. 1.
25 Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto, GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15.
26 Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati, GU L 113 dell’1.5.2015, pag. 13.
27 Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1.