Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
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accordo bilaterale sul mercato del gas, l’avamprogetto si orienta fortemente alle norme del diritto UE (cfr. non da ultimo l’art. 39 cpv. 3) e in determinati settori sussistono volutamente delle differenze.
L’apertura parziale del mercato prevista nella LApGas non è compatibile con il diritto europeo: secondo le norme UE infatti tutti i consumatori finali dovrebbero poter scegliere liberamente il proprio fornitore. Vi sono poi altre divergenze rispetto al diritto UE in alcuni ambiti specifici:
- le disposizioni sulla separazione delle attività, in particolare a livello della rete di trasporto, sono meno severe rispetto a quelle previste dal diritto UE. In questo modo la LApGas tiene conto della struttura fortemente frammentata del settore del gas svizzero, frutto della sua evoluzione nel tempo. La struttura dello Stato federale ha portato infatti alla creazione di numerose aziende di approvvigionamento di gas comunali, attualmente un centinaio, perlopiù verticalmente integrate;
- altre differenze si riscontrano nell’ambito dei poteri e dei compiti del regolatore. Ad esempio la Commissione federale dell’energia (EnCom) non dispone delle competenze sanzionatorie previste invece dal diritto UE; in caso di violazione di questa legge esse sono riservate esclusivamente all’UFE;
- inoltre non è sancita in modo vincolante la redazione di piani pluriennali di sviluppo della rete che tuttavia può essere richiesta dall’UFE;
- la partecipazione ai meccanismi dei regolamenti REMIT e SoS richiederebbe la stipula di una convenzione internazionale. Al contrario, analogamente agli articoli 26a segg. dell’ordinanza del 14 marzo 200828 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl), la legge prevede per i soggetti interessati dal regolamento REMIT domiciliati in Svizzera l’obbligo di trasmissione parallela dei corrispondenti dati anche alla EnCom.
3 Linee generali dell’avamprogetto
3.1 Nuova normativa proposta
Con la LApGas si passa da un accesso alla rete negoziato a un accesso alla rete regolato, vale a dire che i principi dell’accesso alla rete sono ora sanciti nel dettaglio dalla legge. Nel contempo vengono specificati i consumatori finali che possono scegliere liberamente il proprio fornitore. Visto e considerato il lungo periodo in cui l’approvvigionamento di gas in Svizzera non ha avuto un ordinamento giuridico del mercato, viene data particolare attenzione al principio di sussidiarietà e pertanto la legge deve disciplinare il minimo indispensabile. Per numerose questioni dettagliate sarà possibile adottare, sotto la vigilanza della Commissione federale dell’energia, adeguate soluzioni settoriali. Ciononostante, per garantire l’accesso alla rete sono indispensabili alcune disposizioni di legge, per evitare possibili discriminazioni da parte dei fornitori originari. Di seguito sono descritti i principali punti che devono essere disciplinati per legge.
28 RS 734.71