Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
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fornitura a grandi consumatori finali, non solo è utile al sistema, ma può anche risultare interessante dal punto di vista finanziario se il consumo è facilmente prevedibile: le limitazioni infragiornaliere alleggeriscono il RAM nell’attività di configurazione (prelievo di energia di regolazione o flessibilità), e di conseguenza il corrispettivo per il bilanciamento ad esso dovuto si riduce (art. 24 secondo periodo). Il consumo annuo minimo per poter concedere questa possibilità di scelta o poterne fruire sarà stabilito dal Consiglio federale.
In caso di limitazioni infragiornaliere, al RAM sono dovuti contributi ai costi della flessibilità (cpv. 2) conformemente agli scostamenti (orari) emersi, cumulati nell’arco della giornata, indipendentemente dall’eventuale energia di compensazione supplementare dovuta. Nella definizione delle limitazioni infragiornaliere il RAM ha un determinato margine di manovra, in particolare nella determinazione delle eventuali tolleranze. A livello di disposizioni d’esecuzione, i contributi ai costi della flessibilità dovranno da un lato riflettere i costi sostenuti dal RAM nell’ambito delle limitazioni infragiornaliere e dall’altro incentivare un’utilizzazione della rete il più possibile al servizio del sistema.
Art. 26 Scambio di quantità di gas tra i gruppi di bilancio
In base al capoverso 1 il RAM può permettere ai responsabili dei gruppi di bilancio di svolgere lo scambio di quantità commerciali mediante una piattaforma (elettronica): si tratta del cosiddetto punto di scambio virtuale, il cui obiettivo è una liquidità il più possibile elevata sulla piazza di scambio Svizzera. Per questa ragione l’importo dovuto per l’utilizzo della piattaforma ai sensi del capoverso 2 non deve servire a coprire i costi. Si ipotizza che il Consiglio federale stabilirà la copertura dei costi rimanenti attraverso gli introiti dalla gestione delle capacità della rete di trasporto (cfr. art. 18 cpv. 2 e 4).
Sezione 5: Impianti di stoccaggio e riserve di rete
Art. 27
Ai sensi del capoverso 1 i serbatoi cilindrici e sferici allacciati alla rete del gas già esistenti sono utilizzati innanzitutto al servizio della rete per garantirne la stabilità (lett. a e b). Non possono essere utilizzati per il commercio di gas; per la configurazione delle forniture di gas solamente se ciò serve ai fini dell’esecuzione dell’approvvigionamento regolato e se questo nell’ambito del bilanciamento è soggetto a limitazioni infragiornaliere (lett. c). Sono compresi tutti gli impianti di stoccaggio attualmente presenti in Svizzera – ad eccezione dell’impianto di stoccaggio GNL di Bellinzona. Per questo impianto, in base all’articolo 2 capoverso 3 lettera a, il Consiglio federale può prevedere, se necessario, una norma speciale. Non rientrano nell’articolo 27 gli impianti di stoccaggio allacciati alla rete del gas dopo l’entrata in vigore della legge. Di conseguenza per il loro utilizzo non si applicano le restrizioni di cui al capoverso 1. Inoltre i gestori di questi impianti devono stipulare con il corrispondente