Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 29 Organizzazione e finanziamento
Secondo il capoverso 1 il RAM deve essere totalmente indipendente dal settore del gas e la sua organizzazione deve rispettare gli eventuali altri requisiti posti dalle disposizioni esecutive. In particolare sono indispensabili una separazione totale sotto il profilo del personale (Consiglio d’amministrazione, direzione aziendale e altro personale) e una dotazione autonoma di risorse. Inoltre nessun detentore di quote deve poter esercitare un determinato influsso attraverso una partecipazione di maggioranza. La separazione delle attività delle aziende del settore del gas operanti sul libero mercato dev’essere perlomeno così netta come nel caso della società nazionale di rete ai sensi delle disposizioni della LAEl. Diversamente il DATEC non approva gli statuti. Anche le disposizioni del capoverso 2 mirano ad assicurare l’indipendenza del RAM.
Per il finanziamento dei costi dei RAM non sono necessari contributi da parte dell’ente pubblico. In virtù del capoverso 3 il Consiglio federale disciplina quali entrate il RAM può impiegare per coprire quali costi. Si tratta di definire la struttura delle diverse entrate in rapporto ai costi che esso sostiene nei diversi settori di attività. Il RAM consegue entrate dalla gestione delle capacità della rete di trasporto (art. 18 cpv. 2 e 4) e attraverso il corrispettivo per il bilanciamento (art. 24 cpv. 1), l’energia di compensazione (art. 24 cpv. 3), i contributi ai costi della flessibilità (art. 25 cpv. 2) e il contributo alle spese per l’utilizzo del punto di scambio virtuale (art. 26 cpv. 2). I costi che il RAM deve sostenere riguardano la gestione delle capacità della rete di trasporto (art. 14 e 18), compresa la gestione delle congestioni (art. 15), la gestione del bilancio (art. 23–26) e il coordinamento del cambio di fornitore (v. commenti all’art. 10).
Capitolo 5: Commissione federale dell’energia
Art. 30 Organizzazione, compiti e protezione giuridica
Per ragioni di efficienza la vigilanza sul rispetto sia della legislazione in materia di approvvigionamento di gas sia di quella in materia di approvvigionamento elettrico è affidata a un’unica autorità. Per questo motivo l’attuale Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) diventa Commissione federale dell’energia (EnCom), la quale assume il ruolo di regolatore anche per la presente legge e le relative disposizioni esecutive (cpv. 1). La sua organizzazione riprende ampiamente le disposizioni dell’articolo 21 LAEl. Inoltre le disposizioni contenute nell’articolo 22 capoversi 5 e 6 LAEl concernenti il coordinamento con le autorità di regolazione estere e gli organismi internazionali nonché l’informazione al pubblico sono applicabili anche alla sua attività nel mercato del gas. Lo stesso dicasi per le disposizioni riguardanti la tutela giurisdizionale dell’articolo 23 LAEl (cpv. 3), compreso eventualmente anche il diritto a presentare ricorso contro le sentenze del Tribunale amministrativo federale, come proposto nel progetto posto in consultazione del 17 ottobre 2018 per la modifica della LAEl.
A parte il monitoraggio della situazione di approvvigionamento nel mercato del gas – che spetta esclusivamente all’UFE in collaborazione con l’UFAP (art. 6 cpv. 2) – i