Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine

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compiti e i poteri della EnCom nel settore del gas sono molto simili a quelli assunti nel settore elettrico. In particolare essa emana le decisioni necessarie all’esecuzione della presente legge e delle relative disposizioni esecutive. Determinati compiti e poteri della EnCom sono esplicitamente disciplinati nel capoverso 2: decide sia d’ufficio sia in caso di controversia in merito all’accesso alla rete e alle condizioni di utilizzazione della rete (lett. a). Il diritto a una decisione in caso di controversia è assicurato dalla garanzia della via giudiziaria (art. 29a della Costituzione federale [Cost.]43). Il termine dall’ampio significato «condizioni di utilizzazione della rete» comprende ad esempio la redazione dei contratti di immissione e prelievo (art. 13) nonché i dettagli in merito alla gestione della capacità, compresa la gestione delle congestioni (art. 14 seg.) e la gestione del bilancio (art. 23–26). La EnCom decide d’ufficio e in caso di controversia anche in merito all’adeguatezza delle tariffe e alla corretta imputazione dei costi (lett. b); ciò comprende la possibilità di intervenire sul metodo di definizione delle tariffe per l’utilizzazione della rete di trasporto (art. 18 cpv. 1 e 5). In base alla lettera c la EnCom garantisce che il RAM svolga i propri compiti in modo efficiente, non consegua utili e rispetti i requisiti circa l’impiego delle sue entrate (cfr. art. 29 cpv. 2). Inoltre essa assicura che i prodotti di capacità, il cui utilizzo è soggetto alle limitazioni di cui all’articolo 14 capoverso 4, siano offerti solo nella misura necessaria o non siano offerti affatto (lett. d). Considerate le sue specifiche competenze spetta alla EnCom e non alla COMCO (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. c LCart) la modifica di eventuali condizioni abusive nell’approvvigionamento sostitutivo (lett. e).

I profili di carico standard sono di fondamentale importanza anche per la libera scelta del fornitore e la possibilità di accesso alla rete (si vedano anche i commenti all’art. 41 cpv. 1). La lettera f assegna pertanto alla EnCom una competenza per compensare la mancata elaborazione di tali profili da parte del settore entro il termine stabilito (un anno dall’entrata in vigore della legge).

Il potere di cui alla lettera g è ripreso dalle disposizioni del diritto UE44. Una simile eccezione può riferirsi anche solo a una parte della capacità nuova o ampliata.

Art. 31 Pubblicazione di confronti della qualità e dell’efficienza

Il capoverso 1 introduce una «regolazione Sunshine» che mira a creare maggiore trasparenza e contribuisce ad assicurare una qualità adeguata e una maggiore efficienza nella fornitura delle prestazioni. Nel quadro delle proprie competenze la EnCom ha un determinato margine di manovra nella scelta dei settori di attività da sottoporre a un confronto sulla base di criteri adeguati (ad es. stabilità dell’esercizio della rete, tariffe per l’utilizzazione della rete, tariffe di misurazione e tariffe del gas dell’approvvigionamento regolato, costi di rete e di misurazione computabili, adempimento degli obblighi di pubblicazione, processi inerenti allo scambio di dati e di informazioni). Per una migliore comparabilità dei risultati può essere utile suddividere in gruppi i gestori della rete di distribuzione e i responsabili dell’esecuzione dell’approvvigionamento regolato applicando criteri adeguati. Il Consiglio federale può impartire alla

43 RS 101

44 Cfr. art. 36 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.