Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
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EnCom istruzioni più dettagliate, anche sulle modalità di pubblicazione dei risultati. In base all’articolo 34 capoverso 1 la EnCom può richiedere ai gestori o ai proprietari delle reti i dati necessari.
Il capoverso 2 prevede che l’UFE valuti ogni cinque anni i risultati dei confronti; la EnCom è tenuta a fornire all’Ufficio i dati necessari conformemente all’articolo 36 capoverso 1. Qualora dalla valutazione non emergano sufficienti incrementi dell’efficienza con le rispettive conseguenze sui costi di rete, il Consiglio federale sottopone al Parlamento la bozza di un’ordinanza per l’introduzione di una regolazione per incentivi, in sostituzione o ad integrazione della regolazione Sunshine. Con l’introduzione di una regolazione per incentivi si verificherebbe il passaggio da una regolazione ex-post a una ex-ante. In questo modo ai gestori della rete di distribuzione verrebbero imposte direttive per i loro ricavi lungo un periodo di regolazione (solitamente da quattro a cinque anni). Queste direttive si ricavano dai valori relativi all’efficienza dei gestori di rete, da determinare attraverso confronti statistici (benchmarking).
Capitolo 6: Gestione di dati e informazioni, assistenza amministrativa e tassa di vigilanza
Art. 32 Obblighi di pubblicazione
L’elenco delle informazioni necessarie all’utilizzazione della rete e all’approvvigionamento di gas e quindi da pubblicare, non è esaustivo; ad esempio servono anche indicazioni sulla qualità del gas presupposta. Per quanto riguarda le capacità di rete che devono essere pubblicate (a livello centrale e in modalità elettronica) dai gestori delle reti di trasporto e di distribuzione nonché – al livello della rete di trasporto – in parte anche dal RAM, si tratta di dati quantitativi concernenti l’utilizzo dei punti di immissione e prelievo (capacità tecniche, stipulate e disponibili).
Art. 33 Scambio di dati e processi informativi
L’articolo 33 riguarda lo scambio di dati e di informazioni, indispensabili soprattutto per il bilanciamento (art. 23–26) e lo svolgimento efficiente dei processi di cambio (art. 10). Poiché una trasmissione delle informazioni e dei dati necessari non tempestiva o senza la qualità richiesta ostacola l’ingresso sul mercato di offerenti terzi, questa norma è accompagnata da una disposizione penale (art. 38 cpv. 1 lett. c).
Il contenuto concreto delle informazioni e dei dati oggetto della norma di cui al capoverso 1 si basa su ciò che è necessario per l’esecuzione dei rispettivi compiti e processi (tra cui esercizio della rete, gestione del bilancio, forniture di energia, processi di cambio, calcolo e imputazione del corrispettivo per l’utilizzazione della rete e di altri costi). Tra gli altri attori eventualmente autorizzati e obbligati allo scambio di dati, vi sono anche i gestori di impianti di stoccaggio e i fornitori. Assoggettato all’obbligo è l’attore che dispone delle informazioni e dei dati rilevanti.
In questo ambito vanno rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati. Ad esempio il trattamento di dati di base e di misurazione non strettamente necessari per