Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
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un approvvigionamento di gas regolare, secondo la legge federale del 19 giugno 199245 sulla protezione dei dati (LPD) è consentito solamente previo esplicito consenso della persona interessata (art. 4 LPD). Per un tale trattamento dei dati la disponibilità all’allacciamento alla rete non può essere considerata come un consenso esplicito. Inoltre i consumatori finali, i produttori e i gestori di impianti di stoccaggio hanno diritto alla pubblicazione gratuita di tutti i loro dati di base e di misurazione da parte di tutti gli attori coinvolti nel trattamento dei dati (art. 8 LPD). Alle aziende di approvvigionamento di gas costituite secondo il diritto cantonale o comunale si applicano le rispettive disposizioni in materia di protezione dei dati cantonali e comunali (art. 2 LPD).
Il capoverso 2 contiene una norma di delega ampia in base alla quale il Consiglio federale può disciplinare più nel dettaglio la messa a disposizione delle informazioni e dei dati in questione, ossia oltre alla tempistica e alla forma di trasmissione (ad es. automatizzata) in particolare anche la definizione dei rispettivi formati di dati. Tutto ciò per garantire l’uniformità e la necessaria qualità. Inoltre il Consiglio federale può specificare il contenuto delle informazioni e dei dati richiesti.
Art. 34 Obbligo d’informare
Le imprese del settore del gas e il RAM devono mettere a disposizione dell’UFE e della EnCom le informazioni e i dati nonché la documentazione necessaria alle autorità per l’esecuzione della legge o per il suo ulteriore sviluppo (cpv. 1). Ad esempio si tratta di documenti necessari al Consiglio federale per definire il metodo di valutazione degli impianti di rete mediante valori comparativi (cfr. art. 19 cpv. 5 lett. c). Il segreto d’ufficio e commerciale è retto dagli articoli 162 e 320 numero 1 del Codice penale svizzero46.
Il capoverso 2 contiene la stessa disposizione applicata nell’approvvigionamento di energia elettrica e presente nell’articolo 26a capoverso 1 OAEl. Nella redazione delle disposizioni esecutive il Consiglio federale può riprendere l’articolo 26a segg. OAEl.
Art. 35 Protezione dei dati
Il capoverso 1 funge da base legale ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 LPD per il trattamento, inclusa la conservazione elettronica, da parte dell’UFE e della EnCom dei dati concernenti sanzioni e procedimenti penali. Il capoverso 2 assegna al Consiglio federale la competenza ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 LPD di prevedere la comunicazione di determinati dati personali da parte dell’UFE o della EnCom.
Art. 36 Assistenza amministrativa
L’UFE può necessitare di dati da parte della EnCom ad esempio per il monitoraggio della situazione di approvvigionamento di sua competenza in virtù dell’articolo 6 capoverso 2. Uno scambio di dati reciproco può inoltre avvenire (cpv. 1) nel settore della regolazione Sunshine (art. 31).
45 RS 235.1
46 RS 311.0