Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
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Art. 41 Disposizioni transitorie
I capoversi 1–4 contengono disposizioni transitorie per l’apertura parziale del mercato. Per motivi tecnici legati al bilanciamento, la libera scelta del fornitore presuppone che il centro di consumo in questione disponga di un misuratore del profilo di carico oppure che la previsione del consumo e del profilo d’acquisto possa avvenire attraverso profili di carico standard (cpv. 2). Questi ultimi devono essere elaborati dai gestori di rete e dal RAM entro un anno dall’entrata in vigore della legge (art. 24 cpv. 4 in combinato disposto con il cpv. 1). Al più tardi in tale data quindi tutti i consumatori finali che ne hanno diritto devono avere la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore. Il capoverso 3 garantisce che il diritto alla libera scelta del fornitore possa essere esercitato anche senza rispettare questo termine di un anno se il consumatore finale è disposto, nel quadro del compenso per la misurazione (art. 22), ad assumersi i costi aggiuntivi di un misuratore del profilo di carico. Questo diritto all’installazione immediata di un misuratore del profilo di carico sussiste anche nel caso in cui, secondo le disposizioni di legge, tale dispositivo di misurazione non sarebbe obbligatorio nel centro di consumo in questione.
Rispetto alla convenzione del 2012, in cui le condizioni di accesso alla rete sono più restrittive, nel capoverso 4 è prevista una sorta di «clausola di anteriorità».
Capoverso 5: con l’entrata in vigore della presente legge la competenza per la gestione delle capacità della rete di trasporto è trasferita al RAM (art. 14 cpv. 1). In tal modo decadono gli accordi precedentemente stipulati sull’utilizzo della capacità tra i gestori della rete di trasporto e terzi. Affinché il nuovo diritto sia introdotto tutelando il più possibile i diritti pregressi, per i contratti a lungo termine si applica una «clausola di anteriorità» fino al massimo al 31 dicembre 2024. La condizione per rientrare in tale clausola è che i contratti siano stati conclusi prima del 30 ottobre 2019 (avvio della procedura di consultazione), ossia in un momento in cui le modifiche legali introdotte con l’entrata in vigore della presente legge non erano ancora chiaramente prevedibili. La scelta della seconda data di riferimento (31 dicembre 2024) è motivata dal fatto che in linea di principio i contratti a lungo termine esistenti – che talvolta prevedono anche opzioni di proroga – scadono al più tardi in tale data. L’entrata in vigore della legge non influisce in alcun modo sui contratti di acquisto e di fornitura di energia (senza accordo di utilizzazione delle capacità).
Capoverso 6: ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4, per il calcolo dei costi del capitale ammissibili gli impianti di rete devono sempre essere determinati sulla base dei costi iniziali di acquisto e di produzione. Una cosiddetta valutazione sintetica è possibile solo nel rispetto dei requisiti di legge restrittivi. Per gli impianti di rete esistenti il capoverso 6 stabilisce un’importante eccezione: se in data 30 ottobre 2019 (avvio della procedura di consultazione) il gestore di rete ha completamente ammortizzato un determinato impianto di rete nel proprio conto annuale (bilancio) oppure non lo ha iscritto all’attivo, è soggetto alla propria contabilità finanziaria nella misura in cui l’impianto di rete in questione non è preso in considerazione nel calcolo dei costi del capitale computabili. Questa norma si fonda sull’ipotesi che i costi corrispondenti siano già interamente coperti dal corrispettivo per l’utilizzazione della rete. In caso contrario, ad esempio, per evitare questa conseguenza giuridica il gestore di rete può