Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
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segnalare che ha rinunciato alle corrispondenti entrate o che, in quanto azienda comunale o municipale, ha ricevuto sovvenzioni pubbliche a compensazione delle minori entrate. In questo caso l’onere della prova si riduce alla prova della plausibilità.
Il capoverso 7 fa riferimento all’accordo amichevole siglato nell’ottobre 2014 tra il Sorvegliante dei prezzi e cinque gestori della rete di trasporto, che definisce determinate modalità di calcolo del corrispettivo per l’utilizzazione della rete a partire dal 2015 e prevede la creazione di una riserva vincolata (fondo d’investimento) per un ammontare annuo compreso tra 12,5 e 251 milioni di franchi. In base a tale accordo amichevole, la cui durata è stata limitata all’entrata in vigore di una legge sul mercato del gas, al più tardi tuttavia al 31 dicembre 2019, i costi del capitale degli investimenti finanziati attraverso questo fondo sono considerati costi di rete computabili. In questo contesto il capoverso 7 chiarisce che con l’entrata in vigore della legge le risorse di questo fondo d’investimento non sono più considerate costi del capitale computabili e devono essere destinate a investimenti in impianti di rete. I mezzi del fondo quindi non possono essere né remunerati né ammortizzati, come nel caso degli impianti attraverso di essi finanziati. Poiché in fase di costituzione del fondo tali mezzi sono già stati addebitati ai consumatori finali, questi ultimi finirebbero per pagare due volte gli impianti in questione.
4.2 Modifica di altri atti normativi
4.2.1 Legge federale del 30 settembre 201650 sull’energia
Art. 15 cpv. 1 lett. b
Oltre al gas da biomassa (biogas), la nuova formulazione considera anche i gas sintetici rinnovabili, ad esempio da impianti power-to-gas (P2G). Le tecnologie P2G si stanno sviluppando e aprono nuove possibilità per la produzione di gas rinnovabili. Sono in corso di attuazione diversi progetti pilota. In futuro questi nuovi gas rinnovabili potrebbero far aumentare la quota di energie rinnovabili in Svizzera e contribuire alla decarbonizzazione di alcuni settori. La nuova formulazione si basa sulle modifiche della legge federale del 7 ottobre 198351 sulla protezione dell’ambiente, proposte nel messaggio concernente la revisione totale della legge sul CO2 dopo il 202052 (cfr. art. 7 cpv. 9 e 10) e coincide inoltre con la terminologia della legge federale del 21 giugno 199653 sull’imposizione degli oli minerali (art. 2 cpv. 3 lett. d).
Art. 30 cpv. 4 lett. f
La modifica è puramente terminologica: la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) è rinominata Commissione federale dell’energia (EnCom).
50 RS 730.0
51 RS 814.01
52 FF 2018 197
53 RS 641.61