Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
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locizzarne lo svolgimento, se oggettivamente giustificato. Ad esempio, se non strettamente necessario, deve essere possibile evitare la consultazione degli uffici federali competenti o l’analisi di determinate fattispecie56.
Il testo del capoverso 5 è identico alla nuova disposizione dell’articolo 16 capoverso 7 della legge del 24 giugno 190257 sugli impianti elettrici (LIE). Anche il diritto che disciplina il settore ferroviario e aeronautico contiene disposizioni che prevedono l’esonero dall’obbligo di approvazione dei piani per i progetti di poca importanza (cfr. art. 28 dell’ordinanza del 23 novembre 199458 sull’infrastruttura aeronautica; art. 1a dell’ordinanza del 2 febbraio 200059 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari.
Art. 13
La LApGas disciplina in maniera globale l’accesso alla rete per le condotte di gas. L’obbligo di trasporto previsto dall’articolo 13 non è praticamente rilevante per le condotte per il trasporto del petrolio o di altri combustibili e carburanti liquidi o gassosi designati dal Consiglio federale (cfr. art. 1 cpv. 1 LITC); eventualmente può basarsi anche sul diritto in materia di concorrenza. Per questo la disposizione viene abrogata.
Art. 17
La modifica di carattere redazionale è motivata dall’abrogazione dell’articolo 13 LITC. In merito all’abrogazione dell’attuale capoverso 2: l’insediamento e la nomina dei membri delle commissioni extraparlamentari sono di competenza del Consiglio federale (art. 57c cpv. 2 LOGA). Pertanto spetta a questo decidere in merito alla soppressione della commissione per le questioni concernenti la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta. Dall’inizio degli anni Novanta tale commissione non si è più insediata; nell’ambito della verifica circa la necessità di commissioni, a fine 2003 il Consiglio federale ha deciso di abolire la commissione per le questioni concernenti la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta che quindi non viene più menzionata nella LITC.
Art. 35 cpv. 2
Dall’entrata in vigore della LITC nel 1964 la copertura assicurativa di responsabilità civile negli impianti di trasporto in condotta per combustibili o carburanti liquidi ammonta a 10 milioni di franchi e per quelli gassosi a 5 milioni di franchi. In caso di grave incidente questi importi sono insufficienti e devono quindi essere adeguati. Per ragioni di flessibilità, a stabilire le possibili somme assicurate e i premi dev’essere il
56L’autorità direttiva può rinunciare alla consultazione degli uffici federali competenti anche
nei casi di cui all’art. 62a cpv. 4 LOGA.
57RS 734.0