Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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1 Contesto

Il 22 marzo 2019 le Camere federali hanno deciso di procedere alla revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni1. La legge riveduta impone un adeguamento delle relative ordinanze d’esecuzione. Oltre agli ambiti in cui sono state prese nuove decisioni da parte del Parlamento nel quadro della revi- sione della LTC, è stato anche appurato in generale se nei testi d’ordinanza in vigore vi sia una neces- sità di revisione. Devono essere formulate delle disposizioni che siano in grado di rispecchiare il più a lungo possibile la trasformazione tecnologica e il dinamismo del mercato.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1)

La LTC riveduta prevede ora, al posto di un generale obbligo di notifica, la registrazione dei FST che necessitano di risorse statali. I processi corrispondenti devono essere disciplinati nell’ordinanza.

L’OST deve continuare a includere le disposizioni d’esecuzione in merito al roaming (prescrizioni sulla fatturazione, opzioni tariffarie, obblighi di tolleranza nei confronti di prestazioni di terzi). Le disposizioni in merito ai servizi a valore aggiunto devono essere rese più severe (obbligo di avere una sede in Svizzera, ampliamento dei set di bloccaggio, obblighi d’informazione) e l’organo di conciliazione om- budscom deve avere la possibilità di pubblicare le statistiche dei propri casi in funzione del FST. Da ultimo, l’ordinanza deve specificare come misurare e pubblicare in futuro la qualità degli accessi Inter- net via rete fissa e mobile.

In futuro, secondo la LTC, agli organi di sicurezza i FST devono fornire dei servizi, da definire ora nell’ordinanza, non soltanto in situazioni eccezionali ma di qualsiasi tipo. Nell’ambito delle chiamate d’emergenza i fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile hanno dunque l’obbligo di elaborare le informazioni di localizzazione per le applicazioni delle chiamate d’emergenza «eCall 112» e «AML».

Nella legge viene ora sancito un diritto all’accesso al punto d’entrata nell’edificio e alla coutenza di im- pianti domestici. A tal fine devono essere previste nell’OST disposizioni di esecuzione per concretiz- zare il tutto.

Per quanto riguarda Internet devono essere infine precisate a livello di ordinanza le eccezioni all’ob- bligo della neutralità della rete.

Nell’ambito della revisione dell’OST vengono adeguate altre due ordinanze del Consiglio federale: in- nanzitutto, nell’ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.511), in quattro ar- ticoli viene sostituito il termine «fornitori di servizi di telecomunicazione» con «fornitori di accessi Inter- net» per fini di chiarezza. Secondariamente, nell’ordinanza dell’11 dicembre 1978 sull’indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) si propone che per i servizi a valore aggiunto sia da introdurre un’indica- zione orale dei prezzi a livello generale e non più solo quando la tassa di base o il prezzo al minuto supera i due franchi.

2.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RS 784.101.2)

Il progetto di revisione prevede adeguamenti riguardanti la documentazione tecnica, gli impianti di te- lecomunicazione destinati a scopi militari e quelli fabbricati e impiegati a scopo dimostrativo.

1 RS 784.10

2/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione