Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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Art. 7 Interfacce dei servizi e delle reti di telecomunicazione

I fornitori di servizi di telecomunicazione devono essere obbligati a tenere una documentazione delle loro interfacce per le reti e i servizi di telecomunicazione in modo da mantenere il libero mercato e la concorrenza per le apparecchiature terminali e le singole interfacce utente. La separazione delle reti e dei servizi e la globalizzazione dei servizi basati su Internet necessitano di un adeguamento delle di- sposizioni. L’articolo 7 OST mira in particolare a garantire che i principi della libera circolazione degli impianti di telecomunicazione e della loro messa in servizio, sanciti dall’articolo 31 capoverso 1 OST, siano effettivamente resi possibili.

Oltre alle reti, la rubrica si riferisce ora anche alle offerte di servizi stessi

Per alleggerire l’onere a carico dei fornitori, essi non sono più tenuti a comunicare previamente

all’UFCOM, per verifica, le interfacce che intendono introdurre in Svizzera. È tuttavia mantenuto un obbligo generale di pubblicazione per le interfacce dei dispositivi per l’accesso alla rete. Visto lo svi- luppo dinamico dei software e dei protocolli, nell’idea di sgravare i fornitori si rinuncia a pubblicare pre- viamente le interfacce previste per i servizi basati sulle reti di telecomunicazione. Tali informazioni vanno messe a disposizione su richiesta entro un periodo di tempo ragionevole.

Nella disposizione del capoverso 1, l’attuale articolo sulle interfacce per l’accesso alla rete per i servizi di telecomunicazione rimane sostanzialmente invariato. Si rinuncia tuttavia all’obbligo di dover infor- mare l’UFCOM prima di introdurre una nuova interfaccia. Anche le modifiche alle interfacce pubbliche esistenti devono essere aggiornate o pubblicate in anticipo nella documentazione.

Il capoverso 2 fa riferimento ai servizi di telecomunicazione in generale, sia a quelli legati a specifiche reti di telecomunicazione, sia a quelli forniti in modo indipendente dalla rete. I fornitori di servizi di tele- comunicazione dovrebbero informare sulle interfacce per i servizi di particolare interesse per la Sviz- zera. Si tratta della concessione dell’accesso a Internet e dei servizi che utilizzano risorse gestite a livello nazionale (ad es. servizio telefonico pubblico, traffico radio digitale TPEG).

Oltre all’UFCOM, i produttori di apparecchi di telecomunicazione e di software per l’utilizzo di servizi di telecomunicazione dovrebbero poter ottenere gratuitamente, su richiesta, la documentazione delle in- terfacce di servizio, in modo da poter offrire agli utenti prodotti e servizi adeguati e informarli di even- tuali compatibilità e restrizioni. Analogamente, i clienti stessi dovrebbero essere informati sulle inter- facce dei servizi in modo che possano coordinare misure proprie relative alle interfacce (ad es. inte- grazione e sicurezza di importanti canali di comunicazione). Per sgravare i fornitori, l’obbligo di infor- mare esiste solo nei confronti dei gruppi summenzionati. La documentazione pubblica delle interfacce (ad esempio tramite un sito web) è considerata una documentazione pubblica delle interfacce (ad es. tramite un sito web) sufficiente ai sensi dell’attuale dell’ordinanza.

Il capoverso 3 riprende sostanzialmente le disposizioni esistenti sul necessario grado di dettaglio delle definizioni delle interfacce.

Il capoverso 4 impone ai fornitori di servizi di mettere a disposizione dei clienti le informazioni neces- sarie a garantire la libertà di scelta delle apparecchiature terminali e delle applicazioni software, non- ché in caso di cambiamento del fornitore di rete. Questa misura consente di stimolare la concorrenza. A tal fine, viene stabilito l’obbligo di fornire al cliente le informazioni individuali necessarie sulla base del rispettivo rapporto con il cliente. In sostanza, si tratta di denominazioni che identificano una linea per il cambiamento di provider (ad es. numero OTO per FTTH e NSN per le connessioni DSL), e di dati di login per accedere a un server al fine di utilizzare i servizi (ad es. credenziali SIP per la telefo- nia basata su VoIP).

L’UFCOM dovrebbe essere in grado di specificare le informazioni necessarie nelle disposizioni esecu- tive (cpv. 5). Nel caso di interfacce di reti e servizi senza particolare rilevanza ai sensi dell’articolo, gli obblighi di documentazione dei fornitori possono essere limitati.

6/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione