Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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Art. 3 Registrazione

L’articolo 3 capoverso 1 obbliga i fornitori a trasmettere, su richiesta dell’UFCOM, i dati di cui quest’ul- timo necessita per la registrazione e per pubblicare una lista dei fornitori e dei loro servizi. In questo contesto il capoverso 1 intende sancire a livello di ordinanza un obbligo di notifica riguardante even- tuali modifiche relative alle imprese o al servizio offerto, un’esigenza che finora figurava solo nel mo- dulo di notifica.

Ai sensi del capoverso 2, i fornitori registrati sono tenuti a notificare previamente all’UFCOM la loro intenzione di sottoassegnare elementi d’indirizzo o frequenze a fornitori non registrati. Ciò garantisce, da un lato, che l’UFCOM possa adempiere l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 4 capoverso 1 LTC nei confronti di tutti i fornitori interessati, anche se non assegna direttamente le risorse corrispon- denti, e, dall’altro, che le disposizioni dell’articolo 4 capoverso 3 LTC siano specificate a livello di ordi- nanza.

La sostituzione dell’obbligo generale di notifica con la registrazione presso l’UFCOM per i fornitori che utilizzano elementi d’indirizzo o radiofrequenze, elimina in linea di principio, anche la necessità di pre- vedere diverse eccezioni alla registrazione. Le eccezioni di cui al vigente articolo 3 OST diventano quindi obsolete.

A seguito della revisione della LTC, il compito dell’UFCOM di cui al vigente articolo 4 capoverso 2, che prevede di stralciare dalla lista i fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno cessato la loro atti- vità, è diventato obsoleto. Infatti, l’obbligo di tenere una lista dei fornitori registrati è già iscritto all’arti- colo 4 capoverso 3 della legge sulle telecomunicazioni. Questo obbligo comprende, oltre all’inseri- mento dei vari fornitori e l’aggiornamento dei loro dati, anche lo stralcio dei fornitori dalla lista. Di con- seguenza, questa incombenza non deve figurare ancora una volta nell’ordinanza.

Art. 4 Indirizzo postale in Svizzera

L’obbligo di comunicare un indirizzo postale per i fornitori stranieri dovrebbe in linea di principio essere mantenuto. In futuro, sia i fornitori stranieri che quelli nazionali dovranno disporre in Svizzera di un in- dirizzo postale comprendente un numero unico di identificazione dell’impresa (UID) ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI, RS 431.03). Que- sta esigenza ha lo scopo di evitare che i fornitori indichino solo caselle postali o altri indirizzi inade- guati di privati che non adempiono la funzione prevista dalla disposizione. Ai sensi della LIDI, l’onere amministrativo è ridotto, infatti le nuove iscrizioni, i trasferimenti, le modifiche di nomi e indirizzi e lo stralcio di imprese vengono registrati centralmente tramite il sistema UID e sono quindi a disposizione anche dell’UFCOM.

La possibilità di pubblicazione di cui al capoverso 4 mira in particolare ad aumentare la trasparenza per quanto riguarda i possibili punti di contatto per i consumatori. I dati UID sono pubblicati in confor- mità con la LIDI.

Art. 5 Invii dei dati nell’ambito dell’assistenza amministrativa

Con l’abolizione dell’obbligo di notifica, l’UFCOM non registrerà più un certo numero di operatori attivi sul mercato svizzero. In futuro disporrà soltanto dei dati o degli indirizzi dei fornitori registrati. Tuttavia, per garantire l’applicazione e la valutazione della legislazione sulle telecomunicazioni anche nei con- fronti dei fornitori non registrati, l’UFCOM dovrebbe potersi basare sui dati del servizio di sorveglianza del traffico delle poste e delle telecomunicazioni (Servizio OEPF). Questi dati devono essere utilizzati soprattutto per l’attuazione di campagne di sorveglianza, per ottenere informazioni tese a stilare il rap- porto di valutazione ai sensi dell’articolo 3a LTC, per l’atlante della banda larga e per garantire la coe- renza e la comparabilità dei dati statistici raccolti presso i fornitori di servizi di telecomunicazione.

5/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione