Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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parte delle disposizioni d’ordinanza soggette ora a revisione consiste in modifiche già definite nel pro- cesso legislativo in base al messaggio o ai dibattiti parlamentari. Inoltre, il presente progetto di revi- sione ha delle ripercussioni degne di essere menzionate soltanto puntualmente, a cui si fa riferimento qui di seguito al numero 4 nei commenti alle relative disposizioni.
4 Commenti ai singoli articoli
4.1 Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
Ingresso
L’ingresso è adeguato alle nuove norme di delega che figurano nella revisione della LTC.
Inoltre, è stato inserito anche l’attuale articolo 31 capoverso 1 LTC, al fine di precisare la base giuri- dica dell’articolo 7 OIT riveduto (interfacce delle reti di telecomunicazione).
Sostituzione di un’espressione
Come nell’ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomu- nicazioni (ORAT; RS 784.104), nell’interesse di una terminologia uniforme l’espressione «numero di telefono», oramai obsoleta, è sostituita in tutto il testo con «numero», con i necessari adeguamenti grammaticali (cfr. commenti agli adeguamenti nell’ORAT).
Art. 1 Definizioni
In occasione della revisione della legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10), la definizione dei servizi a valore aggiunto di cui all’articolo 1 lettera c’è stata sancita a livello di legge (nuovo art. 3 lett. cterLTC). La lettera c dell’articolo 1 può pertanto essere abrogata.
Art. 2 Portata dei servizi di telecomunicazione
Attraverso moderni mezzi di comunicazione digitali, gli stessi utenti possono consapevolmente o in- consapevolmente sfruttare un nodo tecnologico nella trasmissione di informazioni per conto di terzi, senza far parte di un’organizzazione formalmente definita. Possono ad esempio partecipare a reti vir- tuali per lo scambio di informazioni su Internet (ad es. borse di scambio, nodi Bitcoin) e fruire di appli- cazioni della società dell’informazione digitale (ad es. sistemi di traffico intelligente per gli automobilisti secondo la norma IEEE 802.11p). Chiunque trasmette informazioni per conto di terzi è generalmente considerato un fornitore di servizi di telecomunicazione. Questa definizione comprende anche i mem- bri di un gruppo che si scambiano informazioni nel senso sopra indicato. Tuttavia, se singole persone formano un gruppo ai fini del trasferimento di informazioni nell’ambito di uno scambio per uno scopo preciso, è giustificato trattare tale gruppo come un gruppo di interesse economico ai sensi dell’articolo 2 lettera c e non considerare il trasferimento di informazioni dei singoli partecipanti come un servizio di telecomunicazioni. Un rapporto contrattuale basato sulla partecipazione non costituisce un servizio di telecomunicazione ai sensi della LTC, fintanto che tutte le trasmissioni di informazioni sono offerte gratuitamente e in modo decentralizzato dal punto di vista dell’utente, ossia senza l’intermediazione di uno o pochi fornitori centrali. Conformemente alla precisazione della LTC riguardo alla peculiarità dei servizi di telecomunicazione quanto ai servizi da offrire, queste moderne forme di rapporti contrattuali quid pro quo devono essere escluse dal campo di applicazione della LTC.
4/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione