Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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occorre modificare l’importo delle tasse al fine di coprire i costi. Tuttavia, è necessario facilitare il pro- cesso di fatturazione delle tasse in relazione ai nomi di dominio attribuiti tramite mandato di nomina- zione ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera f e dell’articolo 56 ODIn.

Al momento attuale tutte le tasse relative ai nomi di dominio di «.swiss» sono fatturate al centro di re- gistrazione. Quest’ultimo fissa in seguito il prezzo finale che risponde alle leggi di mercato. È previsto che in futuro l’UFCOM fatturi alcune prestazioni relative al mandato di nominazione direttamente al richiedente dei nomi di dominio, allo scopo di semplificare la procedura di fatturazione dei centri di re- gistrazione. Soltanto le tasse relative ai nomi di dominio attribuiti tramite mandato di nominazione ai sensi degli articoli 53 capoverso 1 lettera f e 56 ODIn sono modificate. Tuttavia, l’articolo 46 deve ad ogni modo essere rivisto integralmente poiché il nuovo capoverso 1 disciplina le tasse fatturate al cen- tro di registrazione e il capoverso 2 quelle fatturate direttamente al richiedente dal gestore del registro.

La modifica del capoverso 1 riguarda la tassa annua per l’attribuzione e la gestione di un nome di do- minio conformemente agli articoli 53 capoverso 1 lettera f e 56 ODIn e il cui importo attuale è di

360 franchi per mandato per i nomi di dominio attribuiti tramite mandato di nominazione. Al fine di semplificare la fatturazione effettuata dall’intermediario dei centri di registrazione, è previsto il prelievo di una tassa annua di 90 franchi per nome di dominio ottenuto tramite mandato di nominazione come per i nomi di dominio «ordinari», e non più di 360 franchi per mandato di nominazione. Tutti i nomi di dominio di «.swiss» saranno così sottoposti alla stessa tassa d’attribuzione e amministrativa.

Il capoverso 2 concerne esclusivamente la tassa unica riscossa per l’attribuzione di un mandato di no- minazione ai sensi dell’articolo 56 ODIn. Questa tassa dovrà essere fatturata al richiedente diretta- mente dall’UFCOM in qualità di gestore del registro, e non più dall’intermediario del centro di registra- zione. Allo stato attuale i centri di registrazione devono attuare e gestire un processo di fatturazione inusuale unicamente per tale prodotto, ciò che li porta a prelevare una commissione importante. Con- siderato che la tassa si ridurrà di 400 franchi (da 2900 a 2500) e che la commissione in favore dei centri di registrazione sarà soppressa, il prezzo finale per l’attribuzione di un mandato di nominazione diminuirà di parecchio, rendendolo più allettante per i potenziali interessati. Occorre inoltre precisare che un sondaggio svolto nel 2018 presso i centri di registrazione di «.swiss» ha mostrato che questi approvano, nel quadro della tassa unica, il principio della fatturazione diretta ai richiedenti da parte dell’UFCOM.

Il capoverso 3 sostituisce il vecchio capoverso 2 dell’articolo 30a lettera b dell’ordinanza del DATEC che prevedeva la possibilità di riscuotere supplementi quando il mandato riguardava diversi nomi di dominio. La nuova formulazione consente non solo di mantenere la possibilità di riscuotere un supple- mento per il trattamento di una candidatura riguardante un mandato di nominazione per diversi nomi di dominio, ma anche di riscuotere un supplemento qualora il mandato comporti un carico di lavoro eccessivo. Tale supplemento è calcolato in funzione del tempo impiegato, ossia 210 franchi all’ora conformemente all’articolo 6 capoverso 2.

Poiché il Tribunale federale ha considerato il prelievo dell’IVA sul canone radiotelevisivo come illecito (decisione del TF 2C-882/2014 del 13 aprile 2015), è stato necessario porsi la questione del prelievo dell’IVA nel quadro dei nomi di dominio di «.swiss». Va notato che sussistono delle importanti diffe- renze sia di fatto sia giuridiche tra il canone radiotelevisivo e le tasse di «.swiss», le quali giustificano un trattamento differenziato a livello di riscossione dell’IVA. Le tasse di «.swiss» costituiscono in effetti il corrispettivo di una prestazione fornita, secondo la decisione del Tribunale federale non era invece il caso per il canone radiotelevisivo. Inoltre, le prestazioni dell’UFCOM in quanto gestore del registro di «.swiss» sono fornite in un contesto di concorrenza globale sul mercato dei nomi di dominio. Si tratta in definitiva di prestazioni commerciali sulle quali deve essere prelevata l’IVA, come confermato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni. SWITCH, in qualità di gestore privato del registro del dominio «.ch», deve del resto prelevare l’IVA sulle sue prestazioni e sarebbe perlomeno discriminato- rio se l’UFCOM non fosse tenuto a farlo a sua volta in qualità di gestore pubblico del registro di

«.swiss». Quale conseguenza di quanto precede, l’articolo 46 non è stato modificato rispetto al pre- lievo dell’IVA, la quale non è compresa nell’importo delle tasse di «.swiss».

67/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione