Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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Art. 32 e 33

Salvo per la loro formulazione, queste disposizioni corrispondono sotto il profilo materiale agli arti- coli 20 e 21 dell’ordinanza del DATEC.

Art. 34 Tassa di registrazione

L’utilizzo delle frequenze ai sensi dell’articolo 32 ORad è soggetto all’obbligo di registrazione presso l’UFCOM. La tassa ammonterà a 70 franchi per ciascuna registrazione. Non sono riscosse tasse di registrazione per i radar terrestri e i ripetitori GPS poiché, nell’ambito dell’uso di tali frequenze, dev’es- sere data la priorità all’interesse dell’UFCOM per gli usi effettivamente registrati, e non al fatto di gene- rare ricavi. La questione non si pone per gli altri soggetti all’obbligo di registrazione, in quanto l’uso delle frequenze richiede in aggiunta anche un indicativo di chiamata o degli identificativi.

Art. 35 e 36

Salvo per la loro formulazione, queste disposizioni corrispondono sotto il profilo materiale agli arti- coli 22 e 23 dell’ordinanza del DATEC.

Art. 37 Localizzazione delle interferenze

L’importo minimo da prelevare per la localizzazione di un’interferenza (cpv. 2) dev’essere adattato a quello fissato nell’ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica, ossia 175 franchi invece di 180 fran- chi. Ciò corrisponde al tempo minimo di 50 minuti fatturato al responsabile dell’interferenza (alla tariffa oraria di 210 franchi l’ora). Questo leggerissimo adeguamento è giustificato dal fatto che si applica la stessa procedura indipendentemente dalla fonte dell’interferenza (impianto di radiocomunicazione o apparecchio elettrico).

Art. 38 Esenzione dalle tasse amministrative

In occasione delle deliberazioni parlamentari in merito alla LTC riveduta si è deciso che non vengono riscosse tasse amministrative ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettere d ed e LTC (cfr.

FF 2019 2275) per le concessioni di radiocomunicazione rilasciate all’esercito, alla protezione civile, al corpo delle guardie di confine, alla polizia, ai vigili del fuoco, ai servizi di protezione e di salvataggio che agiscono esclusivamente nell’interesse pubblico e agli stati maggiori civili. Non beneficiano ad esempio dell’esenzione dalle tasse né la REGA né Air Glacier e nemmeno Air Zermatt, poiché non si tratta di servizi di soccorso aereo che agiscono esclusivamente nell’interesse pubblico, ma offrono an- che servizi commerciali (come ad es. elisci, voli di diporto, trasporto di merci).

Art. 39–43

Salvo per la loro formulazione, tali disposizioni corrispondono sotto il profilo materiale agli articoli 24– 28 dell’ordinanza del DATEC.

Art. 44 Attribuzione di elementi d’indirizzo

Conformemente all’articolo 45 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza in oggetto, una tassa di 12 franchi per la gestione di un numero attribuito individualmente è riscossa ogni anno e per ciascun numero.

64/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione