Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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Tasse amministrative per i servizi di telecomunicazione

Il vigente articolo 3 dell’ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni concerneva sinora la sorveglianza dei fornitori di servizi di telecomunicazione regi- strati. Venendo meno l’obbligo generale di notifica, già nel messaggio concernente la revisione della LTC è indicato che la tassa annuale di 960 franchi per la sorveglianza sarà abolita, cambiamento ap- plicabile anche a quei fornitori che continueranno ad essere registrati. La possibilità di fatturare spese supplementari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni è già ammessa in base all’articolo 6 OTST. Di con- seguenza, il vigente articolo 3 dell’ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni non dev’essere trasposto nell’OTST.

Art. 18 Concessioni per il servizio universale

L’articolo 18 corrisponde in linea di principio al vigente articolo 4 dell’ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni. Il tenore è stato semplificato rimuo- vendo una formulazione ridondante contenuta nell’ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse am- ministrative nel settore delle telecomunicazioni, nei vigenti capoversi 2 e 3 dell’articolo 4 concernenti la ripartizione delle tasse in parti uguali tra i candidati.

Art. 19–31

Salvo per la loro formulazione, tali disposizioni corrispondono agli articoli 5–15 dell’ordinanza del DA- TEC.

Radiocomunicazioni aeronautiche

Per l’utilizzo di impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche non servirà più una concessione. Di conseguenza, nel quadro del rilascio della concessione non è più giustificata la riscossione della tassa per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze. L’articolo 16 dell’ordinanza del DA- TEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni non viene pertanto ri- preso.

Radiocomunicazioni marittime e renane e impianti di radiocomunicazione marittima portatili con DSC

Per l’utilizzo di impianti di radiocomunicazione a bordo di un’imbarcazione sul mare o lungo il Reno o di impianti di radiocomunicazione marittima portatili con DSC non servirà più una concessione. Di con- seguenza, nel quadro del rilascio della concessione non è più giustificata la riscossione della tassa per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze. L’articolo 17 dell’ordinanza del DA- TEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni non viene pertanto ri- preso.

Radiocomunicazioni amatoriali

Per partecipare a un servizio di radiocomunicazioni amatoriali non servirà più una concessione. Per- tanto, nel quadro del rilascio della concessione non è più giustificata la riscossione della tassa per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze. L’articolo 18 dell’ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni non viene pertanto ripreso.

Il capoverso 2 è adeguato sotto il profilo linguistico e viene ripreso nell’articolo 45 capoverso 8.

63/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione