Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine

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Nell’anno dell’attribuzione l’importo è calcolato pro rata temporis per i mesi restanti dell’anno in corso. L’importo massimo per l’attribuzione di un numero individuale, fatturato nel mese di gennaio, ammonta attualmente a 80 franchi, più 11 franchi di tasse amministrative (12/12*11). Considerato che la tassa di 12 franchi è calcolata pro rata temporis, ogni mese dell’anno si riduce di 1 franco. Un’attribuzione nel mese di marzo, ad esempio, significa 80 franchi più 8 franchi (12/12*8). Tale sistema non permette di istituire un servizio di pagamento elettronico via carta di credito in caso di domanda di attribuzione di un numero individuale sul portale Internet «UFCOM Online». Di fatto, la decisione di attribuzione inter- viene in molti casi soltanto nel mese seguente la presentazione della domanda online. Scenari di que- sto genere creano una differenza tra l’importo addebitato direttamente online e quello che dovrebbe essere effettivamente addebitato tenendo conto del fatto che il momento dell’emissione della deci- sione d’attribuzione è determinante. Al fine di consentire il pagamento via carta di credito, occorre quindi rinunciare a riscuotere una tassa amministrativa annuale nell’anno dell’attribuzione (cfr. ad es. qui di seguito le spiegazioni relative all’art. 45) e l’importo della tassa per l’attribuzione di un numero individuale, in base al capoverso 2, dev’essere portato a 90 franchi al fine di non subire perdite.

La nozione di «codici» per la libera scelta del fornitore di servizio per i collegamenti nazionali e inter- nazionali indicata al capoverso 3 è sostituita da quella di «numeri brevi» allo scopo di armonizzare la terminologia con l’articolo 33 ORAT.

Gli indicativi di chiamata in relazione con impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche e per ra- dioamatori come pure gli indicativi di chiamata e gli identificativi in relazione con impianti di radiocomu- nicazione marittima e renana non saranno più attribuiti tramite concessione. Verranno attribuiti a chi presenterà domanda in base agli articoli 47d–47f ORAT. Verranno riscosse tasse amministrative di 110 franchi a copertura dei costi per l’attribuzione di un indicativo di chiamata e di identificativi in rela- zione con impianti di radiocomunicazione marittima e renana (cpv. 6), per l’attribuzione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche (cpv. 7) e per l’attribu- zione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per radioamatori (cpv. 8).

Il capoverso 9 prevede la possibilità di calcolare l’attribuzione di un elemento d’indirizzo in funzione del tempo impiegato, ossia 210 franchi all’ora in base all’articolo 6 capoverso 2. In effetti, nel caso di affari complessi che generano un carico di lavoro eccessivo, può accadere che la tariffa di 420 franchi fissata al capoverso 1 non basti a coprire i costi.

Art. 45 Gestione degli elementi d’indirizzo

Con la revisione della legge, l’obbligo per i FST di garantire la libera scelta del fornitore di servizio per i collegamenti nazionali e internazionali (art. 28 cpv. 4 LTC) è abrogato senza essere sostituito. Ora un FST sarà libero di offrire questo servizio e richiedere all’UFCOM a tale scopo un numero breve a cinque cifre per identificare il fornitore (codice di selezione, CSC).

Venendo meno l’offerta obbligatoria, si ridurrà il dispendio relativo alla sorveglianza. In questo modo non occorrerà più controllare se i FST che offrono un servizio telefonico pubblico mettono anche a di- sposizione un servizio per la libera scelta dei fornitori di servizi. Quando un FST richiederà un numero breve, a quest’ultimo non sarà più vincolato alcun obbligo di utilizzo. Di conseguenza, il numero breve non potrà più essere revocato in caso di mancato uso. Infine, oggi si può partire dal presupposto che nessun FST offrirà più la scelta predeterminata del fornitore di servizi: un’eventuale offerta compren- derà unicamente la libera scelta del fornitore di servizi per ogni singola chiamata (call by call). In tal modo verrà meno anche il potenziale di abuso che in passato ha dato adito a numerose critiche da parte dei consumatori.

Ciò ridurrà considerevolmente il dispendio per l’UFCOM relativo alla gestione del CSC e implicherà costi nettamente inferiori. Il dispendio corrisponderà all’incirca a quello necessario per la gestione di indicativi o serie di numeri. Deve esserne tenuto conto nella tassa amministrativa per la gestione di un CSC, che è pertanto fissata a 200 franchi per CSC e per anno.

65/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione