Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 68 pagine
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In futuro, la tassa amministrativa di 12 franchi per anno e per numero attribuito individualmente sarà prelevata soltanto a partire dall’anno seguente l’attribuzione e non più dall’anno di attribuzione stesso, questo al fine di evitare un calcolo pro rata temporis (per maggiori dettagli cfr. spiegazioni relative all’art. 44). Il capoverso 2 deve dunque essere modificato di conseguenza. L’espressione «a partire dall’anno successivo all’attribuzione», attualmente iscritta alla lettera a del capoverso 2, è inserita al capoverso 2 che si applica così a tutte le tasse previste dall’articolo 45 capoverso 2.
Tenuto conto del fatto che ci si riferisce qui a delle risorse richieste principalmente dal pubblico (nu- meri attribuiti individualmente, indicativi di chiamata e identificativi in relazione con impianti di radioco- municazione marittima e renana, indicativi di chiamata in relazione con impianti di radiocomunicazione aeronautica e indicativi di chiamata in relazione con impianti per radioamatori [cfr. art. 44 cpv. 2, 6, 7 e 8]), è pienamente giustificato modificare il regime di tali tasse al fine di permettere il loro pagamento mediante carta di credito (per maggiori dettagli cfr. le spiegazioni relative all’art. 44). Nel quadro della strategia «Svizzera digitale» del Consiglio federale, l’UFCOM, in quanto ufficio incaricato della sua elaborazione, deve in particolare accompagnare e facilitare la trasformazione digitale nelle sue attività. Offrire un servizio di regolamentazione tramite carta di credito si iscrive in tale ottica di facilitazione e rientra perfettamente nel campo di applicazione dei principi direttivi dell’ufficio in materia di ammini- strazione digitale. Non si tratta però di imporre a livello legale la messa in atto di questo sistema, ma di rimuovere gli ostacoli normativi che ne renderebbero di fatto impossibile la messa in atto.
Il capoverso 4 è oggetto di un adattamento minore a causa della sostituzione dell’espressione «para- metri di comunicazione» con «elemento d’indirizzo» all’articolo 3 lettera f LTC.
Gli indicativi di chiamata in relazione con impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche e per ra- dioamatori nonché gli indicativi di chiamata in relazione con impianti di radiocomunicazione marittima e renana non saranno più attribuiti tramite concessione. Ora saranno infatti assegnati a chi ne fa ri- chiesta in base agli articoli 47d–47f ORAT. Per il dispendio risultante all’UFCOM per l’amministrazione di tali elementi d’indirizzo saranno riscosse tasse amministrative annuali di 50 franchi a copertura dei costi (cpv. 6–8). La tassa amministrativa per l’allestimento di un duplicato della carta d’identità provvi- sta di fotografia conferita nell’ambito dell’attribuzione ammonterà come sinora a 50 franchi. Per i motivi sopracitati, le tasse per la gestione annuale saranno riscosse a partire dall’anno successivo all’attribu- zione.
Per ragioni di chiarezza, al capoverso 9 si rimanda all’allegato dell’ORAT per i termini e le abbrevia- zioni.
Art. 46 Eccezioni alla riscossione di tasse amministrative
Alcune disposizioni dell’ORAT concernenti le tasse sono state abrogate al fine di essere riprese nell’OTST. L’articolo 46 prevede così le eccezioni alla riscossione di tasse precedentemente menzio- nate nell’ORAT. Il contenuto di tali disposizioni non subisce invece alcuna modifica.
Art. 47 Attribuzione e gestione di nomi di dominio subordinati al dominio «.swiss»
Il dominio Internet «.swiss» è a disposizione della comunità svizzera da settembre 2015, conforme- mente alle regole previste nell’ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn;
RS 784.104.2). La prima fase del lancio è ormai giunta a termine e occorre adeguare la procedura di fatturazione delle tasse in funzione delle esperienze acquisite.
Il mandato del Consiglio federale prevede di mettere a disposizione della comunità svizzera un domi- nio di qualità che garantisca la copertura dei costi a medio termine. Ad oggi, il numero di nomi regi- strati, la crescita del dominio e il tasso di rinnovo delle registrazioni corrispondono alle previsioni. Non
66/68 Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione