Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine

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inserita una disposizione che disciplini questa collaborazione tra la Confederazione e l’Agenzia anche nell’ambito della pianificazione (cfr. art. 7 cpv. 1bis del disegno della LStrI [D-LStrI]). Questi strumenti di pianificazione servono all’Agenzia per lo svolgimento dei suoi compiti secondo l’articolo 10. Le informazioni richieste per gli strumenti di pianificazione sono di carattere generale e non sono dati personali.

Inoltre, ora è previsto che il centro nazionale di coordinamento (cfr. cap. 3.2.6), oltre agli attuali compiti relativi allo scambio di informazioni, svolga attività anche nell’ambito del coordinamento e della pianificazione di livello superiore (art. 21).

Nei lavori concreti di attuazione della Confederazione e dei Cantoni occorre tener conto, per quanto possibile, dell’orientamento decentrato della gestione delle frontiere svizzere. Per questo motivo sono necessari dei meccanismi di coordinamento a livello nazionale (a questo riguardo cfr. cap. 3.2.6).

Dall’introduzione della valutazione annuale delle vulnerabilità, si è spesso discusso se questa non si sovrapponga al meccanismo di valutazione Schengen, che viene applicato ogni quattro anni. Ora l’articolo 33 paragrafo 1 chiarisce che le sinergie tra i due meccanismi devono essere massimizzate. Ciò dovrebbe evitare la duplicazione degli sforzi da parte degli Stati Schengen e garantire un utilizzo più coordinato degli strumenti finanziari pertinenti dell’UE a sostegno della gestione delle frontiere esterne. A tal fine, occorre uno scambio di tutte le informazioni relative ai risultati della valutazione delle vulnerabilità e delle valutazioni effettuate nel quadro del meccanismo di valutazione Schengen.

3.2 Agenzia e corpo permanente

Gli articoli 5 e 54 costituiscono un corpo permanente di personale operativo a disposizione dell’Agenzia di cui essa può usufruire in caso di necessità. La capacità dovrà raggiungere i 10 000 membri (cfr. art. 5 par. 2), con un graduale aumento da 6500 al massimo a partire dal 2021 fino a 10 000 al massimo entro il 2027. Il contingente è costituito da quattro categorie (1−4), le cui capacità massime sono indicate negli allegati al regolamento. I distacchi a lungo termine e gli impieghi di breve durata da parte degli Stati Schengen sono già in corso. Ora questi vengono suddivisi nelle categorie 2, 3 e 4 (cfr. cap. 3.2.2−3.2.4). La differenza rispetto al regolamento (UE) 2016/1624 è data dal carattere vincolante dell’invio e della messa a disposizione di risorse umane e materiali per gli Stati Schengen, che trova ora applicazione nel caso di tutti i contributi, e non solo di quelli destinati alla riserva di reazione rapida. Secondo la Commissione, il carattere volontario dei contributi per il personale e l’equipaggiamento della guardia costiera europea ha causato difficoltà che hanno compromesso l’efficacia delle operazioni congiunte. Il nuovo corpo permanente di 10 000 membri garantirà all’Agenzia una disponibilità costante delle risorse necessarie. Un’altra novità riguarda la programmazione di impieghi a lungo termine (cat. 2) anche nell’ambito dei rimpatri.

Secondo l’articolo 59, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati del riesame del numero complessivo del personale e della composizione del corpo permanente entro il 31 dicembre 2023. Allo stesso modo, sarà riesaminata l’entità dei contributi dei singoli Stati membri al corpo permanente. Il riesame terrà conto delle esigenze operative esistenti e potenziali. Entro marzo 2024,