Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine

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la Commissione dovrà quindi presentare proposte concrete per modificare le capacità della guardia di frontiera e costiera europea. Successivamente, il Consiglio dell’UE deciderà su un eventuale adeguamento in base a quanto proposto dalla Commissione. In assenza di proposte di modifica inerenti alle risorse umane per le diverse categorie, la Commissione dovrà spiegarne i motivi.

Di seguito sono riportate le osservazioni più importanti sulle quattro categorie del corpo permanente. Per quanto riguarda le implicazioni finanziarie per il corpo permanente, si veda il capitolo «Ripercussioni» (cfr. cap. 6).

3.2.1 Personale statutario (cat. 1; art. 55)

Trattasi di una delle principali novità del regolamento. Questa categoria è composta da personale assunto direttamente dall’Agenzia, che può svolgere varie funzioni.

Ad esempio, può essere composto da membri di squadre che, come le guardie delle altre categorie, vengono dispiegati in diverse aree operative con l’accordo e sotto la supervisione degli Stati membri ospitanti (art. 55 par. 1; cfr. anche cap. 3.2.5 sui poteri esecutivi). Nei compiti esecutivi rientrano la verifica dell’identità e della cittadinanza (compresa la consultazione delle pertinenti banche dati dell’UE, p. es. SIS e VIS, e degli Stati Schengen), l’autorizzazione o il respingimento dell’ingresso in esito alla verifica effettuata ai valichi di frontiera in conformità del codice frontiere Schengen (CFS)12, la sorveglianza delle frontiere esterne Schengen o la scorta di cittadini di Paesi terzi cui si applicano procedure di rimpatrio forzato.

Il personale della categoria 1 può essere impiegato anche come personale tecnico. Esso svolge funzioni di sostegno, pianificazione e sorveglianza delle operazioni o si occupa dell’acquisto delle attrezzature proprie dell’Agenzia (art. 54 par. 7 e art. 55 par. 1 e 3).

Anche il personale responsabile del funzionamento dell’unità centrale ETIAS (cfr. cap. 3.5.2) e i quaranta osservatori dei diritti fondamentali (cfr. cap. 3.8) appartengono alla categoria 1 (art. 54 par. 1).

L’Agenzia garantisce la selezione di candidati che dimostrino un livello elevato di professionalità, rispettino rigorosi valori etici e dispongano di competenze linguistiche adeguate (art. 55 par. 2). I membri del personale che saranno impiegati nelle squadre seguono la necessaria formazione di guardia di frontiera o attinente ai rimpatri, anche in materia di diritti fondamentali. Tale processo formativo si svolge all’interno di istituti specializzati dell’Agenzia così come negli Stati Schengen (art. 55 par. 3)

Secondo l’art. 55 par. 5, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia provvede a istituire un adeguato meccanismo di vigilanza per monitorare l’applicazione delle disposizioni sull’uso della forza, comprese misure di carattere disciplinare. Durante il loro impiego, i membri del personale di categoria 1 sono soggetti al controllo

12 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codificazione), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.