Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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chi all’anno.44 Analogamente agli attuali sostegni da parte dell’Agenzia, tale importo verrà destinato all’autorità che assume il relativo personale.
Il 12 giugno 2018 la Commissione europea ha inoltre presentato una proposta di regolamento che istituisce uno strumento di sostegno finanziario nell’ambito della gestione delle frontiere e dei visti nel quadro del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF). Tale fondo rappresenta lo strumento successivo del Fondo Sicurezza interna (ISF), cui la Svizzera partecipa dal 1° agosto 2018. Come l’ISF, anche il fondo IBMF è un fondo di solidarietà a sostegno degli Stati Schengen che, a causa delle loro estese frontiere marittime o terrestri oppure della presenza di aeroporti internazionali di rilievo, si prendono a carico alti costi per la protezione delle frontiere esterne Schengen. Tale fondo deve contribuire ad agevolare gli ingressi legali, a migliorare l’efficienza dei controlli e quindi la protezione delle frontiere esterne nonché ad assicurare una gestione efficace dei flussi migratori. Come l’ISF, anche il fondo IBMF offre agli Stati Schengen la possibilità di acquistare mezzi di trasporto e attrezzatura operativa con mezzi finanziari del fondo messi a disposizione dell’Agenzia. Anche la proposta in questione rappresenta un futuro sviluppo dell’acquis di Schengen.
6.1.5 Questioni in sospeso
Riguardo a determinati ambiti, anche l’UE deve ancora chiarire alcuni aspetti nel quadro della concreta trasposizione del regolamento UE nella prassi.
- Per quanto concerne il contributo in termini di personale della Svizzera all’Agenzia, non sono ancora stati definiti i profili concreti del personale necessario. In particolare, non è tuttora chiaro come tale contributo verrà ripartito tra AFD, SEM e Cantoni. Da ciò dipende anche la questione se il personale necessario possa essere reclutato dall’effettivo esistente o sia richiesto personale aggiuntivo.
- Resta inoltre in sospeso quanti impieghi saranno necessari a causa di crisi e quali profili verranno richiesti. Ciò dipenderà principalmente dagli sviluppi nell’ambito europeo delle frontiere e della migrazione.
- Nel 2024 occorrerà inoltre svolgere una verifica approfondita delle necessarie capacità dell’Agenzia in ambito di personale, la quale consentirà di adeguare la rispettiva pianificazione in base alle prime esperienze con il regolamento UE.
44 Per stabilire l’importo del sostegno ai singoli Stati Schengen, quale importo di riferimento si prende lo stipendio annuale di un agente contrattuale del gruppo di funzioni III, grado 8, scatto 1, conformemente alle condizioni di assunzione per gli altri agenti dell’UE (vedi regolamento [UE] n. 1239/2010). Esso corrisponde a 2457.08 euro al mese e a
29 484.96 euro all’anno. Per tenere conto dei diversi livelli dei prezzi nei singoli Stati, tale importo di riferimento viene moltiplicato per un cosiddetto coefficiente correttivo. Quale base viene presa Bruxelles, con un indice di 100 punti percentuali. Attualmente il coefficiente correttivo valido per la Svizzera ammonta a 125,8 punti percentuali. Se si prende in considerazione tale coefficiente correttivo, lo stipendio annuo sale da 29 484.96 a
37 092.08 euro.