Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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del principio di colpevolezza. Persino i severi presupposti per disporre la carcerazione di sicurezza di cui all’articolo 221 capoverso 1 lettera c CPP sarebbero difficilmente compatibili con una simile norma penale. Secondo il CPP, ai fini della carcerazione di sicurezza è in particolare necessario che l’imputato sia gravemente indiziato di un crimine o un delitto71 e di minacciare la sicurezza altrui compiendo gravi crimini o delitti72. Ci si potrebbe quindi chiedere se le disposizioni della CEDU sulla detenzione preventiva73 non siano eluse con il pretesto di una disposizione penale di carattere disciplinare che viola il principio di colpevolezza.
Per il Consiglio federale la carcerazione preventiva costituisce uno strumento adeguato soltanto in casi particolarmente gravi e limitati. L’Esecutivo ha recentemente rinunciato a proporre al Parlamento, nel disegno di legge sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, una carcerazione preventiva sotto forma di una cosiddetta custodia di sicurezza74;
in secondo luogo non è chiaro in che misura possa essere efficace una simile norma penale. Tenendo conto del carattere disciplinare della norma e del bene giuridico che tutela, in applicazione dell’articolo 41 CP, sarebbe praticamente impossibile pronunciare in ogni caso una pena detentiva di breve durata. Sarebbe ingiusto pronunciare sistematicamente in questi casi una pena detentiva senza condizionale ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 CP;
in terzo luogo, punire l’inosservanza dell’obbligo di sottoporsi a un’assistenza riabilitativa o di seguire norme di condotta è in contrasto con il principio dell’autofavoreggiamento. È insensato punire la violazione di una norma mentre se un detenuto (cfr. art. 310 CP) e fugge prima dell’esecuzione di una pena o una misura non è punito (cfr. art. 305 CP).
In determinati casi, un’alternativa a una norma penale puramente preventiva potrebbe eventualmente essere rappresentata anche da una cauzione preventiva (art. 66 CP)75.
71 Secondo il disegno del Consiglio federale in determinati casi si deve poter rinunciare al requisito dei precedenti, cfr. il messaggio del 28 agosto 2019 di modifica del Codice di procedura penale (Attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento del Codice di procedura penale), FF 2019 5523, 5543 e 5566 segg. (commento all’art. 221 D-CPP).
72 In dettaglio sulla «carcerazione preventiva e di sicurezza nonché sulla cauzione preventiva almeno in parte motivate sulla base del diritto di polizia» nel diritto federale cfr. DONATSCH ANDREAS, Umgang mit gefährlichen Personen. Mögliche gesetzgeberische Lösungen auf Stufe Bund und Kantone, perizia del 4 aprile 2019 (redatta all’attenzione della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia [CDDGP] e del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP]), n. marg. 8 segg. (disponibile sul sito della CDDGP, stato 8.10.2019).
73 Sulla proporzionalità del fermo di polizia per motivi di sicurezza dopo l’esecuzione di una pena o una misura e sulla conciliabilità in particolare con la CEDU cfr. DONATSCH (n. 72), n. marg.. 31 segg. (in particolare 45 e 47 seg.) e 76 segg
74 Messaggio del 22 maggio 2019 concernente la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, FF 2019 3935, 3952 segg.
75 In particolare n. 1.2.8.