Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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2.2 Modifica della frequenza del riesame dell’internamento Articolo 64b capoverso 3 AP-CP

Secondo l’articolo 64b capoverso 3 AP-CP, la liberazione condizionale dall’internamento (art. 64a cpv. 1 CP) va esaminata d’ufficio solamente ogni tre anni, se l’autorità competente l’ha respinta con efficacia di giudicato almeno tre volte di seguito.

La modifica proposta non riguarda l’esame su richiesta dell’interessato. Presentare una richiesta di scarcerazione è un diritto strettamente personale ai sensi dell’articolo 407 del Codice civile (CC)80.

Per i detenuti incapaci di discernimento valgono le disposizioni in materia di protezione degli adulti di cui agli articoli 388 e seguenti del CC che garantiscono a persone bisognose di aiuto un sostegno e un’assistenza appropriati per poter esercitare i propri diritti durante l’esecuzione della sanzione.

2.3 Calcolo della durata delle misure terapeutiche privative della libertà

Il nuovo articolo 57a AP-CP riguarda le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 CP), il trattamento della tossicodipendenza (art. 60 CP), le misure per i giovani adulti (art. 61 CP) e un caso particolare dei trattamenti ambulatoriali (art. 63 cpv. 3 CP).

Queste misure terapeutiche hanno una durata relativa (art. 59 cpv. 4 CP) o assoluta (art. 60 cpv. 4, art. 61 cpv. 4 e art. 63 cpv. 3 CP). Per le misure previste in particolare all’articolo 59 CP, la disposizione proposta indica caso per caso il termine per valutare l’opportunità di ordinare la misura.

Articolo 57a capoverso 1 AP-CP

La durata legale massima di una misura non coincide necessariamente con la durata effettiva ordinata dal giudice, il quale può o deve fissarla tenendo conto del principio di proporzionalità, il che può anche comportare una riduzione rispetto alla durata massima stabilita dalla legge.

Il capoverso 1 stabilisce che la durata della misura privativa della libertà va calcolata dal passaggio in giudicato della pronuncia81. Non può avere alcuna ripercussione sul detenuto il fatto che una struttura adeguata per l’esecuzione sia disponibile da subito o solamente dopo un certo periodo. Un’eventuale carcerazione provvisoria82 non deve dunque penalizzare il detenuto e neppure prolungare la privazione della libertà connessa con la misura ordinata.

Si applica il capoverso 1 anche nel caso in cui la protrazione non segue immediatamente la precedente pronuncia che sta per terminare83: per motivi di proporzionalità, il giudice deve tener conto, ordinando la prosecuzione di una

80 RS 210

81 DTF 145 IV 65 consid. 1.2.

82 Cfr. al riguardo la sentenza del Tribunale federale 6B_564/2018 del 2 agosto 2018 consid. 2.5.5. Sulle possibili conseguenze della carcerazione in attesa di entrare in una struttura adatta, HEER MARIANNE, Die Dauer therapeutischer Massnahmen und die Tücken deren Berechnung, forum poenale 3/2018, pag. 180 segg., n. I.3.

83 In merito alla richiesta tardiva di protrazione: DTF 145 IV 65 consid. 2.9.