Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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Ciò corrisponderebbe in definitiva a una reintroduzione della normativa sull’internamento dei delinquenti abituali previsto dal vecchio codice.
L’estensione dell’internamento alla violazione di beni giuridici collettivi, come ad esempio il bene giuridico impreciso costituito dalla sicurezza pubblica, andrebbe troppo oltre. Questi reati comprendono atti pericolosi astratti o atti preparatori che precedono la violazione di un bene giuridico classico (cfr. p. es. art. 258, 260bis, 260quinquieso 261 CP). In conclusione l’internamento sostituirebbe la carcerazione preventiva cambiandone semplicemente la denominazione. Va tuttavia ricordato che questo tipo di carcerazione è un provvedimento di polizia ed è ammessa entro limiti materiali e temporali molto ristretti ossia per evitare un pericolo concreto e imminente. In uno Stato di diritto liberale il ricorso a questi strumenti va previsto con estrema prudenza.
Inoltre, facilitando la pronuncia dell’internamento, il provvedimento verrebbe disposto per un numero maggiore di criminali e conseguentemente andrebbero aumentati in proporzione anche i posti appropriati per l’esecuzione.
Se si riducono i requisiti per ordinare l’internamento, andrebbero ridimensionati anche quelli per la liberazione da tale provvedimento. Ampliando i profili degli autori, non sarebbe più possibile mantenere l’attuale prassi, piuttosto severa, in materia di liberazione dall’internamento in base alla quale attualmente quasi nessun autore viene più liberato condizionalmente60.
Per i motivi elencati, il Consiglio federale rinuncia a estendere il campo di applicazione dell’internamento. Per i criminali che non soddisfano i requisiti di pericolosità previsti per un internamento, ma che al termine della pena presentano comunque un certo rischio di recidiva, l’Esecutivo intende piuttosto adottare misure di sicurezza limitative della libertà.
1.3.6.2 Nuove misure di sorveglianza?
Per colmare la lacuna descritta al numero 1.2.7, il rapporto dell’UFG pone al centro del dibattito una nuova misura di sorveglianza61.
Una simile misura non sarebbe una sanzione detentiva, bensì una misura limitativa della libertà62. Poiché la misura va presa in considerazione al termine dell’esecuzione di una sanzione, essa sarebbe strettamente connessa, in termini di tempo e di contenuto, con l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta di cui agli articoli 93 e 94 del CP.
Una nuova misura a sé stante sarebbe dunque difficile da armonizzare con le vigenti disposizioni sull’assistenza riabilitativa e sulle norme di condotta; sarebbe infatti oneroso evitare doppioni sotto il profilo organizzativo, procedurale e del contenuto. L’applicazione del diritto in materia di misure sarebbe ancora più complicata e i nuovi punti di collegamento potrebbero comportare nuovi problemi di sicurezza.
60 Al riguardo FREYTAG THOMAS/ ZERMATTEN AIMÉE, Bedingte Entlassung aus dem Strafversus Massnahmenvollzug: Sind die Praktiken gleich?, in: Fink et al (a c. di.), Kriminalität, Strafrecht und Föderalismus, Berna 2019, pag. 219 segg., 234 seg.
61 Magari sull’esempio della Führungsaufsicht (sorveglianza della condotta) prevista dal Codice penale tedesco (§ 68 segg. Codice penale tedesco), cfr. il rapporto dell’UFG sulla mozione 16.3002 (nota 2), n. 7.1.1.
62 Cfr. in particolare n. 1.3.6.1.