Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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1.3.7 Rettifica terminologica
Articolo 63 capoverso 3, articolo 64b capoverso 1, 64c capoversi 1 e 2, articolo 67b capoverso 3, articolo 67c capoversi 4, 5 e 6, articolo 84 capoverso 4, articolo 86 capoversi 1, 2 e 3 nonché articolo 89 capoverso 2 AP-CP
Negli articoli 56-92a CP, il termine «autorità competente» è sostituito con «autorità di esecuzione» o «giudice»; si tratta di un adattamento puramente linguistico che non modifica il contenuto delle disposizioni. Una terminologia uniforme migliora la leggibilità del diritto in materia di misure e ne facilita l’applicazione.
La modifica terminologica non ha alcun effetto sulla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di competenze nella procedura cantonale76. Secondo il presente avamprogetto, d’ora in poi per la soppressione di una misura sarà competente il giudice e non più l’autorità di esecuzione77. I Cantoni sono liberi di definire autonomamente l’«autorità di esecuzione» e l’«autorità competente». Secondo la giurisprudenza appena citata del Tribunale federale, i Cantoni possono anche designare un giudice come autorità d’esecuzione ai sensi del CP.
2 Commento ai singoli articoli del progetto 1
Il progetto 1 prevede numerose misure indipendenti le une dalle altre che in molti casi comportano modifiche mirate in diverse disposizioni. Per comprendere i nessi materiali tra le modifiche, le disposizioni illustrate non seguono l’ordine numerico dell’AP-CP, ma un ordine tematico.
È necessario modificare il Codice penale militare (CPM)78 soltanto per quanto riguarda la riserva, contenuta nelle decisioni, concernente l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta. In virtù del rimando previsto agli articoli 47 e 54 CPM, le altre disposizioni proposte nel CP diventano direttamente applicabili al CPM.
2.1 Nessun congedo non accompagnato per condannati all’internamento da eseguire in regimi chiusi Articolo 84 capoversi 6bis e 6ter; articolo 90 capoverso 4bis AP-CP
Vietando qualsiasi congedo non accompagnato ai condannati all’internamento in un regime chiuso, le norme proposte mirano a potenziare la sicurezza. Ciò significa che i criminali pericolosi devono essere accompagnati nei congedi da operatori della sicurezza (p. es. polizia o personale carcerario formato per tale scopo). Il personale terapeutico non può svolgere tale ruolo: anche il personale di accompagnamento non deve infatti essere esposto a pericoli79.
76 Sentenza del Tribunale federale 6B_1098/2018 del 21 marzo 2019 consid. 1.5, pubblicazione prevista.
77 Cfr. in particolare al n. 1.3.4 gli art. 62c cpv. 1, art. 62d cpv. 1 e art. 63a cpv. 1 e 2 AP- CP.
78 RS 321.0
79 Sentenza del Tribunale federale 6B_254/2019 del 12 giugno 2019 consid. 1.4.