Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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2.4 Competenze per sopprimere, modificare o prolungare una misura terapeutica Articolo 62c capoversi 1, frase introduttiva, e 5; articolo 62d capoverso 1; articolo 63a capoversi 1 e 2, frase introduttiva

L’avamprogetto assegna la competenza di sopprimere una misura terapeutica al giudice che emana una decisione indipendente successiva ai sensi del CPP. La decisione di sopprimere la misura, di prolungarla o modificarla, è una decisione successiva indipendente conformemente all’articolo 363 capoverso 1 CPP.

Il giudice decide su proposta dell’autorità di esecuzione la quale, su richiesta dell’interessato o d’ufficio, verifica se vi sono le condizioni per sopprimere, modificare o prolungare la misura. Se la legge lo impone, l’autorità di esecuzione chiede anche il parere della commissione di valutazione della pericolosità. La richiesta dell’interessato deve presentare gli stessi requisiti dell’istanza di cui all’articolo 364 capoverso 2 CPP per l’apertura di una procedura in caso di decisione giudiziaria indipendente successiva.

È probabile ad esempio che lo stato di salute dell’interessato cambi rapidamente, in particolare se segue un trattamento contro le tossicodipendenze. In questi casi l’esame d’ufficio di cui all’articolo 62d capoverso 1 CP, che si svolge almeno una volta all’anno, non è sufficiente per tener conto delle condizioni mutate (magari rapidamente in base ai casi). Pertanto, se l’interessato presenta una richiesta scritta e motivata di soppressione, l’autorità di esecuzione deve sottoporre una proposta al giudice concernente, in base alle circostanze, la soppressione, la prosecuzione (nessuna soppressione), la proroga o la modifica della misura.

L’autorità giudicante deve concedere, almeno una volta durante il procedimento, il diritto legale di essere sentito alla persona condannata all’internamento (sulla procedura ai sensi del CPP, cfr. l’art. 107 CPP). Poiché nella fattispecie di cui all’articolo 62d capoverso 1 CP, l’autorità di esecuzione decide se l’autore vada liberato condizionalmente o se debba proporre al giudice di sopprimere o modificare la sanzione (cfr. l’art. 62c CP) e poiché la decisione in proposito spetterà eventualmente al giudice, l’obbligo di sentire l’interessato spesso compete a entrambe le autorità.

Articolo 65a AP-CP; articolo 81 capoverso 1 lettera b numero 8 AP- LTF

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale86, l’autorità di esecuzione non ha un interesse giuridicamente protetto per interporre ricorso.

Fondandosi sull’articolo 104 capoverso 2 CPP, l’articolo 65a AP-CP prevede pertanto che l’autorità di esecuzione possa interporre ricorso contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive secondo il CPP concernenti la soppressione, la prosecuzione o la modifica di una misura terapeutica. Contro le altre decisioni successive l’autorità di esecuzione non è legittimata a ricorrere.

86 DTF 133 IV 121 consid. 1.2. e DTF 145 IV 65 consid. 2.2 segg.