Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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misura, della privazione della libertà intercorsa tra l’esecuzione delle due misure (carcerazione provvisoria e carcerazione di sicurezza) e del trattamento somministrato in tale periodo. La durata massima della misura (p. es. in base all’art. 60 cpv. 4 o art. 61 cpv. 4 CP) non va comunque mai superata.

Il capoverso 1 vale anche per l’esecuzione anticipata della misura conformemente all’articolo 236 CPP: anche in questo caso la durata stabilita nella decisione di merito comincia con il passaggio in giudicato. La sentenza di merito annulla il termine per l’esecuzione anticipata della misura approvato dalla direzione del procedimento. In applicazione del principio di proporzionalità, il giudice deve comunque tener conto del tempo dell’esecuzione anticipata rispetto alla durata delle misure imposte nel caso singolo e nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge.

Se la legge fissa un limite assoluto alla durata di una misura privativa della libertà, l’esecuzione anticipata della misura non può portare al superamento di tale limite. Ciò si desume già dall’articolo 236 capoverso 4 CPP. Il giudice deve dunque tener adeguatamente conto nella sentenza di merito dell’esecuzione anticipata della misura. Un’esecuzione anticipata della misura può inoltre essere autorizzata soltanto se è disponibile una struttura adeguata per la terapia (cfr. art. 56 cpv. 5 e art. 62c cpv. 1 lett. c CP)84.

Articolo 57a capoverso 2 AP-CP

Nei casi in cui il condannato si trova in libertà prima dell’esecuzione della misura, il calcolo della durata si basa sulle circostanze effettive. Il giorno del passaggio in giudicato della pronuncia non coincide necessariamente con quello a partire dal quale la misura e la privazione della libertà possono essere eseguite; ad esempio nel caso di un latitante.

È dunque determinante il momento a partire dal quale il condannato è privato della libertà e sottoposto alla misura ordinata. Secondo il capoverso 2, anche la durata di un’eventuale carcerazione al fine di garantire l’esecuzione della misura (art. 440 CPP) andrebbe considerata nel calcolo della durata legittima della misura passata in giudicato. Ai fini del calcolo, questa carcerazione di sicurezza va dunque considerata alla stregua della carcerazione in attesa di entrare in una struttura adatta conformemente al capoverso 1.

Articolo 57a capoverso 3 AP-CP

La protrazione disposta prima dello scadere di una misura non deve comportare una riduzione della durata della misura. Prima di eseguire la protrazione passata in giudicato, la misura va eseguita interamente come indicato nella decisione che la ordina85.

Il capoverso 3 riguarda solamente la protrazione. Se la misura non è protratta, (perché è soppressa o modificata), il giudice decide, in base alle circostanze del singolo caso concreto, il momento in cui è soppressa.

84 Cfr. anche DTF 142 IV 105 consid. 5.8.

85 DTF 145 IV 65 consid. 2.8.