Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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Anche rinunciando a una nuova misura a sé stante, potenziare le misure di controllo e di sorveglianza richiederebbe ulteriori risorse finanziarie e in termini di personale. Una nuova misura di sorveglianza comporterebbe comunque costi supplementari per onerosi adattamenti del casellario giudiziale (VOSTRA).
In ogni caso il contenuto di una nuova misura di sorveglianza è stato delineato. Nella sostanza non cambierà nulla se si tratterà di un nuovo provvedimento a sé stante o di una modifica di istituti e strumenti già previsti dal CP.
1.3.6.3 Proposta del Consiglio federale
Per il Consiglio federale è più economico ed efficace ampliare le disposizioni vigente sull’assistenza riabilitativa e le norme di condotta che già abbinano supporto e controllo63. Questo approccio avrebbe inoltre il vantaggio di formulare in modo più chiaro le vigenti disposizioni del CP.
L’avamprogetto permette di disporre, rispetto al diritto vigente, un’assistenza riabilitativa e norme di condotta più severe nel caso dei criminali pericolosi in oggetto, il che consente di potenziare anche i controlli (p. es. attraverso la sorveglianza elettronica).
In particolare, l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta devono poter essere prolungate tutte le volte che il caso singolo lo richiede anche dopo l’espiazione completa di una pena detentiva oppure la liberazione condizionale da una misura terapeutica privativa della libertà o la soppressione di tale misura. L’avamprogetto prevede che nella sentenza di riferimento il giudice possa riservare l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta per il periodo successivo all’esecuzione della pena comminata (art. 41a AP-CP), il che costituisce una novità. In ogni caso le misure sottoposte a riserva saranno attuate soltanto se il giudice le ordina effettivamente su proposta dell’autorità d’esecuzione alla fine della pena (art. 89a cpv. 1 AP-CP). La possibilità di disporre queste misure di accompagnamento direttamente senza ulteriori provvedimenti dopo l’esecuzione della pena detentiva è stata respinta per motivi costituzionali.
Le disposizioni proposte si orientano in generale alla pericolosità dei criminali indipendentemente dal loro movente o atteggiamento64. Nella fattispecie si tratta per lo più di criminali violenti o sessuomani che non soddisfano i requisiti per l’internamento. Tali norme possono essere estese anche a detenuti che stanno scontando una sanzione per reati ideologici o politici.
Allargando il campo di applicazione dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta, si può evitare che criminali pericolosi, giunti al termine della loro pena o misura, siano rimessi in libertà senza condizioni, ovvero senza misure di sorveglianza o un supporto che li aiuti a reinserirsi socialmente (cfr. n. 1.2.7).
Per chi è stato condannato a un trattamento ambulatoriale (art. 63 CP) sia la normativa vigente sia quella proposta (art. 63 cpv. 2 e 4 CP e art. 41a e 89a AP-CP) prevedono la possibilità di ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
63 Un caso di applicazione di simili misure di accompagnamento figura nella sentenza del Tribunale federale 6B_1332/2019 del 10 dicembre 2019 (consid. 1.3).
64 Cfr. in dettaglio il rapporto dell’UFG sulla mozione 16.3002 (nota 2), n. 5.1.