Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
L’avamprogetto limita il campo d’applicazione ai criminali sottoposti a una misura terapeutica stazionaria prevista agli articoli 59–61 CP e non prevede una disposizione simile per chi è sottoposto a un trattamento ambulatoriale (art. 63 CP) o all’internamento103.
Per ordinare l’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta, è anzitutto necessario che la misura terapeutica stazionaria prevista agli articoli 59, 60 o 61 CP sia stata soppressa per uno dei motivi di cui all’articolo 62c capoverso 1 CP (la misura non ha prospettive di successo, è stata raggiunta la durata massima o non esiste un’istituzione adeguata). Inoltre l’autore deve soddisfare cumulativamente tre condizioni:
anzitutto, deve aver commesso un crimine con il quale ha pregiudicato o voluto pregiudicare l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona (lett. a)104. Come all’articolo 41a capoverso 1 lettera a AP-CP, non è necessario che il pregiudizio sia grave (come invece presupposto all’art. 64 cpv. 1 CP per l’internamento). Tuttavia, rifacendosi alla lettera c e all’articolo 41a capoverso 1 lettera b AP-CP, deve essere stato condannato a una pena detentiva di almeno due anni;
in secondo luogo, è prevedibile che commetta nuovamente un reato simile (lett. b)105;
in terzo luogo, non deve essersi verificata nessuna delle conseguenze giuridiche indicate all’articolo 62c capoversi 2, 3, 4 o 6 CP (ossia esecuzione della pena residua, commutazione della pena residua in una nuova misura o in un internamento oppure pronuncia di un’altra misura terapeutica stazionaria prima o durante l’esecuzione della misura), attuabili in caso di soppressione delle misure terapeutiche stazionarie. In questo caso, l’autore non è infatti in libertà e non è necessario assicurare la sua assistenza.
Ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta compete al giudice, il quale decide su proposta dell’autorità di esecuzione.
Il capoverso 2 riguarda le misure di accompagnamento che possono essere ordinate, se, dopo la soppressione di una misura terapeutica stazionaria, l’autore ha scontato la pena residua (art. 62c cpv. 2 CP). In effetti, in questo caso, è possibile che l’articolo 89a AP-CP non si applichi, poiché la riserva di cui all’articolo 41a non ha potuto essere prevista (p.es. se l’autore è stato condannato a una pena detentiva inferiore a due anni). La suddivisone delle competenze tra le autorità è disciplinata come al capoverso 1.
Il capoverso 3 impone al giudice di sentire l’autore prima di decidere. Da un lato l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta limitano la libertà dell’autore (p. es. mediante divieti, controlli, obblighi di annunciarsi), dall’altro possono anche essere nel suo interesse (p. es formazioni, offerte di supporto). Affinché queste misure centrino il loro obiettivo, è necessaria la collaborazione dell’autore ed è dunque importante che quest’ultimo possa esprimere il suo punto di vista.
103 Cfr. in particolare il n. 1.3.6.
104 Cfr. il commento all’articolo 41a lettera a AP-CP.
105 Cfr. il commento all’articolo 89a AP-CP.