Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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Una misura di sicurezza di polizia146 riguarderebbe anche coloro che, solamente per il loro comportamento, sono qualificate come pericolose senza aver commesso un reato concreto. Una simile misura andrebbe oltre quanto chiesto dalla mozione. Manca inoltre la base costituzionale per emanare una simile norma a livello federale.
Lo scopo non è neanche quello di demandare ai Cantoni l’introduzione di una misura di sicurezza come prevista dalla mozione Caroni: da un lato i Cantoni potrebbero adottare soluzioni molto diverse tra loro, dall’altro neanche a livello cantonale una privazione delle libertà ai sensi del diritto in materia di polizia avrebbe una durata prolungata come invece sarebbe necessario per attuare la mozione Caroni.
3.1.5.4 Nuove misure di sicurezza del diritto penale minorile
L’introduzione di un internamento come misura di sicurezza per i minori è già stata discussa dieci anni fa circa. Allora le opinioni in merito erano molto discordanti147.
In letteratura e in pratica l’internamento per minori è per lo più respinto soprattutto per le seguenti ragioni:
- è una misura che contraddice i principi di educazione e di protezione del
diritto penale minorile148;
- una previsione affidabile è molto difficile149;
- un innalzamento del limite di età da 22 a 25 anni è sufficiente. In questo modo
si tiene debitamente conto sia dei bisogni del detenuto sia del bisogno di sicurezza della collettività, senza che il diritto penale minorile, in quanto diritto penale che tiene conto degli autori, sia indebitamente indebolito150;
- rispetto al diritto penale degli adulti, il tempo a disposizione per l’educazione e
il trattamento previsto dal diritto penale minorile è lungo e sufficiente per il reinserimento sociale del minore. Tuttavia è necessario creare istituzioni in grado di impedire la fuga dei collocati e di gestire comportamenti violenti e refrattari151;
146 Ossia in assenza di un reato concreto, determinante per ordinare una misura del DPMin e del CP, e in assenza da uno stato di debolezza e da un bisogno di protezione dell’interessato, che costituiscono le condizioni necessarie per disporre il ricovero a scopo di assistenza ai sensi del CC.
147 Cfr. in particolare Der Bund del 18 agosto 2009, «Verwahrung auch für Jugendliche». Il procuratore capo della procura minorile del Cantone di Basilea-Città era tra i pochi operatori del settore ad essersi espresso a favore di un internamento per minori; cfr. BURKHARD BEAT, Gewalttätige Jugendliche «verwahren» – ein Tabu?, SZK 1/2010,
28 segg.
148 Affermazione fatta in occasione della tavola rotonda con gli esperti; cfr. n. 3.1.4. cfr. anche HOLDEREGGER NICOLE, Die Schutzmassnahmen des Jugendstrafgesetzes unter besonderer Berücksichtigung der Praxis in den Kantonen Schaffhausen und Zürich, Zurigo 2009, n. marg. 859.
149 Affermazione fatta in occasione della tavola rotonda con gli esperti; cfr. n. 3.1.4. cfr. in particolare anche BURKHARD CHRISTOPH, Verwahrung – eine Option im Jugendstrafrecht?, SZK 1/2010, 33 segg.
150 HOLDEREGGER (nota 148), n. marg. 859.
151 BURKHARD (nota 149), 33 segg.